Italian Court allows VAT credit despite missing annual declaration due to VAT neutrality principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower tribunal's rejection of a company's appeal against a tax assessment for unpaid VAT. The company argued that its right to a VAT credit should be recognized despite failing to file the annual declaration, as the credit was evident in its accounting records and uncontested by the tax authority. The court ruled that the VAT system's neutrality principle requires recognizing such credits when formal requirements are met, even if the annual return is omitted, provided the underlying transactions were legitimate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 bis, Art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972; In cases of omitted annual VAT declaration, the tax authority may issue a payment order based on formal automated checks, but the court must recognize the VAT credit if the taxpayer proves the deduction relates to taxable operations performed by a VAT-registered entity, upholding the principle of VAT neutrality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22209 /20 2 2 R.G. proposto da : PIANETA90 S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. Massimo Maretto ( con indirizzo PEC: massimomaretto@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Elvira Matarozzi (conindirizzo PEC: elviramatarozzi@ordineavvocatiroma.org ) ; –ricorrente – Contro AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore -resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 562/01/2022depositata in data 0 9 / 02 /20 2 2 , non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:credito iva – omessadichiarazione Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - l a società PIANETA 90 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatalein esito al controllo ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativa alla dichiarazione mod. Unico 2015 con il quale l’Amministrazione Finanziaria recuperava il credito Iva derivante da dichiarazione omessa oltre agli interessi dovuti e irrogava le prescrittesanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado in quanto ha riconosciuto illegittima la compensazione del credito iva disconosciuto stante l’omissione dichiarativache non consentiva la riconciliazione dei due importi; - ricorre a questa Corte la società PIANETA 90 s.r.l. con atto affidato aun solo motivo di doglianza illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrateha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza;
Consideratoche: - con la sola censura proposta si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto , in sostanza, pregiudicato il diritto della società contribuente a vedersi riconosciuto il credito iva – debitamente risultante dalle scritturecontabili e dalla dichiarazione e no n contestato nella sua effettività dall’Erario - in forza dell’omessa presentazione della dichiarazione; - il motivo è fondato; - questa Corte ha chiarito nella sua massima composiz i one nomofilattica ( la pronuncia è quella resa da Cass.
SezioniUnite, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016 , seguita da molte altre tra le quali si rimanda a Cass. Sez.5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018 ) che i n caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale Cons.Est. Roberto Succio - 3 emissionedi cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedureautomatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dalmero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensidegli artt. 54 - bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nelsuccessivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cuiil diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; - nel presente caso, nell’assenza di ogni contestazione da parte dell’Ufficioin ordine all’effettiva esistenza del credito IVA in parola, e nella collocazione temporale dell’anno in cui esso si è formato (periodi d’imposta 2012 e 2013) all’interno della c.d.
“cornice biennale”di cui sopra si è detto (il periodo d’imposta oggetto del controllo è il 2014), va riconosciuto detto credito pena la violazione del principio euro unitario, sovrano, della neutralità dell’Iva; - sul punto, le medesime Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata hanno proprio sottolineato nella enunciazione del principio di diritto,come si osserva correttamente specie in memoria di parte ricorrente, come “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuentetutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel Cons.Est.
Roberto Succio - 4 giudiziod'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuentepresentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia IVA e finalizzati a operazioni imponibili”; - per tali ragioni, quindi, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata èconseguentemente integralmente cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorsooriginario del la società contribuente; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società cont