Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by taxpayer's voluntary acceptance of simplified tax definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily accepted the simplified tax definition offered by the tax authority. Although the taxpayer had previously challenged the assessment regarding VAT non-imposibility for a boat sale, they later adhered to the settlement terms and paid the related amount. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022 n. 197; When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified tax definition and fulfills the payment obligations, the litigation is extinguished by the cessation of the subject matter of the dispute.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26358/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro FERRETTI S.p.A.,quale incorporante di Riva S.p.A., già incorporante di Pershing S.p.A.(C.F. 04485970968), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso dall’avv. SILVIA PANSIERI (C.F. PNSSLV56T52F205H) e dall’avv.
EDOARDO ANDREA SAVINO Oggetto: tributi – definizione agevolata N.26358/22 R.G. Est. F. D’Aquino (C.F. SVNDDN72T04F205L ), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC silvia.pansieri@cert.ordineavvocatimilano.it - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale delle Marche, n. 894/02/2022, depositata in data 14 luglio 2022 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO CHE Che la società contribuente Pershing S.p.A. , successivamente incorporata in Riva S.p.A. e successivamente in Ferretti S.p.A., ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta, relativo al periodo di imposta 2009, con cui si contestava – a seguito di accertamento a tavolino – l’applicazione del regime di non imponibilità in relazione alla cessione di una imbarcazione venduta a società estera (portoghese), per la quale l’Ufficio ritenevanon provato il trasferimento del bene e i conseguenti presupposti per l’emissione della fattura in regime di non imponibilità, con conseguente recupero di IVA oltre sanzioni; che la CTP di Ancona ha accolto il ricorso; che la CTR delle Marche, con sentenza in data 14 luglio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo il giudice di appello che doveva ritenersi non contestata la data di uscita dell’imbarcazione dal territorio italiano e il pervenimento nel Paese di residenza del cessionario; che il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza in fatto che la consegna dell’imbarcazione fosse avvenuta a distanza di due anni dal trasferimento, dovendosi avere riguardo – ai fini della prova dell’avvenuto trasporto - al Paese nel quale avrebbe avuto luogo N.26358/22 R.G.
Est. F. D’Aquino l’utilizzazione finale e duratura del bene interessat o , deducendo ulteriormente come irrilevante il fatto che l’imbarcazione fosse stata immatricolata a nome di soggetto diverso; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente; che è stata emessa in data 22 marzo 2022 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente. CONSIDERATO CHE che parte controricorrente, con memoria in data 30 agosto 2023, ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art.1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022 n.197 dandone esecuzione , producendo la relativa quietanza di pagamento; che il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per intervenuta adesione del controricorrente alla definizione agevolata, con conseguente cessazione della materia del contendere e spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M. La Corte dichiara l’intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materi