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Ordinanza — n. 5664/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders material correction to add defense attorney fee deduction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a prior judgment to include an order for the deduction of defense attorneys' fees. The defense lawyers, having advanced the litigation costs, requested the deduction of their fees but were omitted from the original ruling's operative part. The Court determined that this omission constitutes a material error correctable under the Code of Civil Procedure rather than a subject for ordinary appeal, as the fee deduction request is not an autonomous claim. Consequently, the Court mandated the addition of the specific deduction order to the original judgment text.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omission regarding a defense attorney's fee deduction is the material correction procedure, not ordinary appeal, as the request does not qualify as an autonomous claim.

Parole chiave

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material correction procedure defense attorney fees fee deduction order omission in judgment Code of Civil Procedure Corte di Cassazione litigation costs indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
D’Aquino applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod.
Art. 93 c.p.c.
12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
art. 93 cod. proc. civ
12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437
34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.
Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14
16037); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213
14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213); P.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6977/2023R.G. proposto da: SOCIETA’ AGRICOLA CERBONE SRL (C.F. 04610181218 ) , rappresentata e difesa come da procura a margine del controricorso dall'Avv. ANTONIA PASQUALINA ROSSI (CF. RSSNNP51S51B667A) e dall’Avv. SOSSIO COLELLA (CF. CLLLSSS82T16I234O), elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. ASTOLFO PELLEGRINI, alla Via Nomentana n. 175, 00187, Roma –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, - intimato – Oggetto: ordinanza della Cassazione – errore materiale - distrattario N.6977/23 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso l’ordinanza n. 23289 /20 22 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 26 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2023 dal Consigliere Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La Corte di Cassazione, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’attuale ricorrente, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese processuali; che il difensore dei controricorrenti, nel controricorsosi è dichiarato antistatario, avendo dichiarato di avere anticipato le spese del giudizio e di non avere riscosso i compensi, con applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ.; che i controricorrenti propongono istanza di correzione materiale nella parte in cui l’ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore; che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente procedimento;

CONSIDERATO CHE in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio N.6977/23 R.G.

Est. F. D’Aquino applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213); P. Q. M. La Corte, dispone che nella ordinanza n. 23289/2022pubblicata in data 26 luglio 2022 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, punto 5, penultimo capoverso, dopo le parole «come da dispositivo» siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dei difensori dei controricorrenti Avv.

Antonia Pasqualina Rossi e Avv. Sossio Colella, che ne hanno fatto richiesta »; nel dispositivo, a pag. 5, al quinto rigo, dopo le parole «accessori di legge», sia aggiunta la frase«ordina la distrazione delle spese stesse a favore dei difensori dei controricorrenti Avv. Antonia Pasqualina Rossi e Avv. Sossio Colella». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell