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Ordinanza — n. 5661/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT exemption for physiotherapy when valid qualification title exists, ruling professional register not required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5661/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's dismissal of the taxpayer's appeal regarding VAT exemption for physiotherapy services. The taxpayer argued that the Regional Commission erred by requiring proof of non-existence of a professional register, which he claimed violated his right of defense. The Court held that while a valid qualification title is mandatory for VAT exemption, the specific registration in a professional register is not a prerequisite, thus allowing the exemption where the taxpayer possesses a valid diploma.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 99 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: The activity of physiotherapy constitutes a paramedical service subject to surveillance, exempt from VAT provided the provider holds a valid qualification title, without the necessity of specific registration in a professional register.

Parole chiave

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VAT exemption physiotherapy services qualification title professional register tax appeal right of defense cassation ruling assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con il primo motivo di ricorso Tommaso Romano contesta violazione dell’art. 10, primo comma, n.
Art. 99 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ attività di fisioterapia integra gli estremi dell a prestazion e paramedic a res a alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del r.d.
Art. 24 Cost.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 del cod. proc. civ.
1, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5 del cod. proc. civ.
1, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 24 Cost
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4403 del 27/03/2001
633 del 19 72 ( Cass. n. 4403 del 27/03/2001;
Cass. n. 5979 del 23/04/2001
Cass. n. 6937 del 22/05/2001
5979 del 23/04/2 001; Cass. n. 6937 del 22/05/2001; Cass.
Cass. n. 6944 del 22/05/2001
6937 del 22/05/2001; Cass. n. 6944 del 22/05/2001; Cass.
Cass. n. 8137 del 05/06/2002
6944 del 22/05/2001; Cass. n. 8137 del 05/06/2002; Cass.
Cass. n. 17183 del 23/08/2005
8137 del 05/06/2002; Cass. n. 17183 del 23/08/2005; Cass.
Cass. n. 680 del 15/01/2007
17183 del 23/08/2005; Cass. n. 680 del 15/01/2007), occorrendo, peraltro, la sussistenza di un valido titolo abilitanteche garantisca la qualità della prestazione resa (cfr.
Cass. n. 21108 del 02/10/2020
Cass. n. 21108 del 02/10/2020; Cass.
Cass. n. 4424 del 26/03/2003
21108 del 02/10/2020; Cass. n. 4424 del 26/03/2003), mentre non rileva la specifica iscrizione ad un albo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27594/2016R.G. proposto da RomanoTommaso, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 4/C, presso lo studio dell’avv. Ettore Cappuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Napoli , in persona del Direttore pro tempore; -intimate - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5306/17/16, depositata il 7 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 5306/17/16 del 07 /0 6 /20 16 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettaval’appello proposto da Tommaso Romano avverso la sentenza n. 23263/ 28 / 1 4 Cons. est. G.M. Nonno della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettatoil ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi concernente la propria attività professionale di fisioterapista. 1.2. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando che:

a) Tommaso Romano non aveva dimostrato l’iscrizione all’albo ovvero la mancanza dell’albo stesso;

b) l’esenzione IVA spettava unicamente per le prestazioni medico-specialistiche rese da soggetti abilitati e nell’esercizio di professioni soggette a vigilanza.

2. Avverso la menzionata sentenza, Tommaso Romano proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Tommaso Romano contesta violazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 4, comma 1, della l. 26 febbraio 1999, n. 42, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1, comma 10, della l. 8 gennaio 2002, n. 1, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l’esercizio dell’attività di fisioterapista, attestata dai titoli abilitanti, non sia esente dall’IVA. 1.1.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., costituito dall’inesistenza dell’albo dei fisioterapisti. In particolare, la CTR Cons. est. G.M. Nonno avrebbe violato il diritto di difesa del contribuente imponendogli la prova di un fatto negativo, quale l’assenza dell’albo dei fisioterapisti.

2. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ attività di fisioterapia integra gli estremi dell a prestazion e paramedic a res a alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie - TULS) , essendo stata inclusa espressamente dal d.m. 21 gennaio 1994 fra le attività esenti da IVA di cui all'art. 10, primo comma, n. 18 , del d.P.R. n. 633 del 19 72 ( Cass. n. 4403 del 27/03/2001;

Cass. n. 5979 del 23/04/2 001; Cass. n. 6937 del 22/05/2001; Cass. n. 6944 del 22/05/2001; Cass. n. 8137 del 05/06/2002; Cass. n. 17183 del 23/08/2005; Cass. n. 680 del 15/01/2007), occorrendo, peraltro, la sussistenza di un valido titolo abilitanteche garantisca la qualità della prestazione resa (cfr. Cass. n. 21108 del 02/10/2020; Cass. n. 4424 del 26/03/2003), mentre non rileva la specifica iscrizione ad un albo. 2.2. Nel caso di specie, è la stessa CTR ad affermare che il ricorrente sia dotato di un valido titolo abilitante in ragione dell’equipollenza dei diplomi ed attestati prodotti al diploma di laurea in fisioterapia, sicché il motivo di ricorso va accolto.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’esenzione IVA, oggetto del presente giudizio di cassazione. 3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione della soccombenza parziale del contribuente, per la compensazione tra le parti delle spese di lite Cons. est. G.M. Nonno relative ai giudizi di merito, mentre AE va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese concernenti il presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato di euro 26.922,00.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti di cui in motivazione; condanna l’intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; dichiara interamente compensate t