Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a second-instance tax judgment against Cesareo Miceli. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the respondent to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9157/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MICELI CESAREO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO VENETO, 97, presso lo studio dell’avvocato VACCARISI ROSSANA (VCCRSN77D47I754U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n.898 4 /2022 depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Co