Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Regis Lorenzo, filed a recourse against a tax court judgment but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18132/2023 R.G. proposto da : REGIS LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 222, presso lo studio dell’avvocato COLLARETA GIOVANNI BATTISTA (CLLGNN66D29H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIR CENTRALE UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.493/2023 depositata il 01/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 18 gennaio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.