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Ordinanza — n. 5593/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares proceedings extinguished due to timely withdrawal by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5593/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant, Marella S.r.l., formally withdrew its cassation appeal before the chamber hearing. The respondent, Comune di Sorbolo, accepted this withdrawal, and the court confirmed the procedural outcome under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on the merits was issued, and judicial costs were not regulated as the case ended solely on the appellant's voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390, secondo comma; Art. 390, terzo comma; Art. 391, quarto comma del codice di procedura civile: When a party withdraws an appeal before the chamber hearing and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without further disposition on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal acceptance of withdrawal judicial costs regulation ricorso all'autorità di vigilanza impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod., è stata sottoscritta dal difensore di parte ricorrente, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art.
Art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.
390, secondo comma, cod., è stata sottoscritta dal difensore di parte ricorrente, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456
19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10771/2018 R.G. proposto da: MARELLA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell’avvocato BECCIA MARCO (BCCMRC62B23H501X) rappresentatae difesa dall'avvocato SERRA UMBERTO (SRRMRT47C31H501Q) -ricorrente- contro COMUNE SORBOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZADI CLAUDIO (MZZCLD50T17A731K) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ EMILIA - ROMAGNA n. 2831/2017depositata il 19/10/2017 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. la società Marella s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato, su cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’ Emilia Romagna che in controversia in tema di avviso di accertamento ICI anno 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’ atto impugnato limitatamente alle sanzioni, disponendo la compensazione delle spese di lite;

2. il Comune di Sorbolo ha resistito con controricorso;

3. nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente, con richiestadi compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod., è stata sottoscritta dal difensore di parte ricorrente, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

2. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

3. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 12 gennaio 2024 Il Presidente (Oronzo De Masi)