Cassation appeal dismissed as inadmissible due to taxpayer's subsequent waiver via tax amnesty scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible because he subsequently adhered to a tax amnesty scheme and explicitly renounced the lawsuit. Although the administrative authority did not appear in the proceedings, the taxpayer's act of joining the amnesty program extinguished his interest in pursuing the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal became inadmissible due to the lack of interest in the pronouncement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 Dl n. 119 del 2018; The subsequent waiver of a tax appeal by adhering to a tax amnesty scheme constitutes a loss of interest, rendering the appeal inadmissible despite the absence of formal procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Izzo Biagio Crescenzo, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Maria Izzo del Foro di Avellino, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Luigi Amabile n. 27/c in Avellino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente – e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.
Ettore Freda, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Francesco Caccioppoli, alla via Antonelli n. 50 in Roma; Oggetto:Irpef 2007 - Avviso di accertamento - Adesione a normativa condonistica - Dl n. 119 del 2018 -Rinunzia al ricorso - Inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3181, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad Izzo Biagio Crescenzo l’avviso di accertamento n. 250 TEFM 00318, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2007, per l’importo di circa 5.000,00 Euro.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando vizi procedimentali e sostanziali. La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
3. Biagio Crescenzo Izzo spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, riproponendo le proprie critiche. La CTR riteneva anch’essa infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha presentato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione Equitalia Sud Spa, cui è poi succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha pure depositato memoria. Il contribuente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorsi, che peraltro il contribuente espone discorsivamente in assenza di numerazione. Izzo Biagio Crescenzo, infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. in relazione a diverse sue pendenze fiscali. La nota, peraltro, riporta esplicita rinunzia al presente ricorso.
2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. 2019-ADERISC-3708766. La definizione agevolata consente il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019.
3. Il contribuente, però, non ha illustrato come risulti provato che il debito tributario oggetto del presente giudizio risulti compreso tra quelli per i quali la definizione agevolata è stata richiesta. 3.1. Nel caso di specie l’atto depositato non sarebbe di per sé idoneo a determinare l’estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della ricordata adesione alla definizione agevolata ma, essendo inequivocabilmente indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
Cass. sez. U, sent. 18.02.2010, n. 3876). 3.2. Non deve provvedersi, in materia di spese di lite, nei confronti della resistente Agenzia delle Entrate, non avendo svolto difese nel giudizio di legittimità. Le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, appare equo che siano dichiarate compensate tra le parti. 3.3. Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez.
VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542; Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse alla pronuncia, in relazione al ricorso proposto da da Izzo Biagio Crescenzo, e cessata la materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese di lit