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Ordinanza — n. 5538/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to failure to integrate co-plaintiffs and comply with court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5538/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the appellant failed to notify other co-plaintiffs and subsequently failed to deposit the required integration act within the mandatory twenty-day deadline. Although the lower court ordered the integration of co-plaintiffs who were parties in the second instance, the appellant neglected both the notification and the subsequent procedural filing. The Court ruled that non-compliance with the integration order renders the appeal inadmissible, distinguishing it from mere procedural defects under Article 371-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 377 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: Failure to comply with an order to integrate the contradiction against co-plaintiffs renders the appeal inadmissible, whereas failure to deposit the integration act after notification renders it non-procedural.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal integration of contradiction co-plaintiff notification tax administrative litigation Civil Procedure Code mandatory time limit procedural order compliance procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 377 cod. proc. civ.
Con decreto depositato il 13 gennaio 2022 e ritualmente comunicato ad entrambe le parti in pari, data questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di secondo grado, ha disposto, ex art. 377 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La contribuente ha depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione ex art.371 bis cod.
Art. 371 bis cod. proc. civ.
art. 377 cod. proc. civ
Con decreto depositato il 13 gennaio 2022 e ritualmente comunicato ad entrambe le parti in pari, data questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di secondo grado, ha disposto, ex art. 377 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/08/2018, n. 20443
Cass. 25/01/2017, n. 1930
Rosanna Angarano 3 20443, Cass. 25/01/2017, n. 1930).
Cass. 17/08/2022, n. 24834
Cass. 02/04/2019, n. 9097
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34297/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro CAFFESE DANIELA, in proprio e quale legale rappresentante di Panificio Fratelli Sanguineti di Caffese Daniela Co. s.n.c. rappresentata e difesadall'Avv. Vittorio Petrocco, e domiciliata ex lege , in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, –controricorrente – IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est.

Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 1069del 2018 depositata il 7 agosto 2018 : udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della sola Daniela Caffese avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. - pronunciandosi in giudizio di cui erano parti, oltre a quest’ultimaanche Cristian Sanguineti, Roberto Sanguineti e Simone Sanguineti, tutti soci della Panificio Sanguineti di Sanguineti Roberto C. s.n.c. - ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Genova che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011, l’Ufficio aveva accertatoa carico della società maggiori r icavi.

Daniela Caffese, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha depositato controricorso. Con decreto depositato il 13 gennaio 2022 e ritualmente comunicato ad entrambe le parti in pari, data questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di secondo grado, ha disposto, ex art. 377 cod. proc. civ., l’integrazione delcontraddittorio nei loro confronti. La contribuente ha depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione ex art.371 bis cod. proc. civ. il quale impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (Cass. 02/08/2018, n. Cons. est.

Rosanna Angarano 3 20443, Cass. 25/01/2017, n. 1930). Prima ancora, tuttavia, le parti non hanno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile.Infatti, l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-biscod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cas s. 17/08/2022, n. 24834, Cass.02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi, euro 3.100,00 per compenso, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15per cento, I