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Ordinanza — n. 5534/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares tax litigation extinguished due to taxpayer's request for simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5534/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request for simplified dispute resolution under Law 197/2022. Although the Revenue Agency appealed a regional tribunal decision regarding the lack of motivation in a payment order, the taxpayer formally requested the application of the simplified procedure by depositing the necessary documents. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated, leaving any potential rejection of the simplified resolution subject to a separate sixty-day appeal period.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-201 della l. n. 197 del 2022: When a taxpayer requests the simplified resolution of pending tax disputes by depositing the application and payment proof, the judicial proceedings are declared extinguished by court order, with any subsequent denial of the simplified resolution being subject to a specific appeal mechanism.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution Law 197/2022 provisions extinction of judicial proceedings taxpayer simplified procedure revenue agency appeal rights sottrazione dell'iva comunicazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della l. n. 197 del 2022
civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che la motivazione della cartella di pagamento impugnata fosse carente; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l.
Art. 1, comma 200 della l. n. 197 del 2022
civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che la motivazione della cartella di pagamento impugnata fosse carente; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l.
Art. 1, comma 201 della l. n. 197 del 2022
civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che la motivazione della cartella di pagamento impugnata fosse carente; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l.
Art. 7, comma 1 della l. n. 212 del 2000
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la ricorrente Agenzia de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23380/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Merotto Fiori s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato Giuseppe Marini, presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, è elettivamente domiciliata (nonché presso il domicilio digitale PEC: giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org), come da procura speciale allegata all’atto di costituzione in giudizio con nota di deposito dell’istanza di definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022;

–resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 339/29/2016, depositata il 7.03.2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 . Oggetto: Tributi RILEVATO CHE - La CTP di Treviso accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 1132120007978086/001, emessa ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA relativa all’anno 200 6 , per mancanza di motivazione dell’atto impugnato; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall ’Agenzia delle entrate, osservando che, poiché la cartella impugnata era l’unico atto impositivo emesso nei confronti della Merotto Fiori, la stessa doveva essere completa, mentre nella specie mancava qualsiasi riferimento alla precedente “comunicazione di debito solidale”; la cartella esattoriale doveva essere, in ogni caso, preceduta da un avviso di accertamento, che si sarebbe dovuto emettere entro i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973; non essendo stato emesso alcun avviso di accertamento nei confronti della contribuente, non era stato rispettato, per l’invio della cartella, neppure il termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -la contribuente si costituiva al solo fine di depositare la domanda di definizione agevolata.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la ricorrente Agenzia de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che la motivazione della cartella di pagamento impugnata fosse carente; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la cartella di pagamento era stata preceduta da una comunicazione di debito solidale e dal contraddittorio con il coobbligato sui fattioggetto del tributo richiesto (cessioni effettuate dall’obbligato principale a prezzi inferiori al valore di mercato); - preliminarmente occorre rilevare che, con atto di costituzione depositato in via telematica il 29.09.2023, la società contribuente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 20.09.2023(v. comunicazione di ricezione); - l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; - il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte