Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5529/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects tax company's revocation appeal claiming Cassation Court misidentified the legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5529/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's revocation appeal against a prior cassation judgment. The taxpayer argued the Cassation Court erred factually by deciding the case on merits without addressing a necessary joinder of parties issue. The court found the revocation grounds insufficient because the lower court's reasoning, while distinct, did not constitute a radical lack of examination or incomplete exercise of jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A revocation appeal based on factual error is inadmissible when the lower court's reasoning, though divergent from the appellant's specific censure, does not demonstrate a radical lack of examination of the appeal or an incomplete exercise of jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal factual error Cassation Court tax credit transfer joinder of parties trasferimento di capitali trasferimento dei contributi trasferimento delle azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo assume che l a sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., in violazione dell’art.
Art. 375 cod. proc. civ.
La delibazione dei motivi di ricorso involge questione rispetto alla quale non si ravvisa l’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo» 5.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con detta ultima laCorte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal l’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Immobiliare Girasole 1986 s.r.l., con ricorso ex art. 391-biscod.
art. 360 cod. proc. civ
Con detta ultima laCorte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal l’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n.
art. 375 cod. proc. civ
La delibazione dei motivi di ricorso involge questione rispetto alla quale non si ravvisa l’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 07/11/2023, n. 31019
Cass. Sez. U. 07/11/2023, n. 31019 resa a seguito di ordinanza interlocutoria 26/04/2023, n.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26687/2016 R.G. proposto da : IMMOBILIARE GIRASOLE 1986 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaVia C. Monteverdi, 16, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Natola, che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso l a sentenza della C orte di Cassazione n. 1 9103 /20 16 depositata il 28 settembre 2016; REVOCAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Immobiliare Girasole 1986 s.r.l., con ricorso ex art. 391-biscod. proc.civ., chiede, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, la revocazione della sentenza in epigrafe. Con detta ultima laCorte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal l’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 25 del2012, resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Puglia, sezione staccata di Lecce depositata il 15 febbraio 2012, lo ha accolto,ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente 2.

La società contribuente aveva impugnato la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con la quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo di un milione di euro disconoscendo il credito di imposta esposto dalla contribuente nella dchiarazione del 2007, con riferimento all’anno di imposta 2006, vantato in ragione di quanto pevistodall’art. 8 legge n. 388 del 2000 a seguito di investimenti in aree svantaggiate. Tale credito era maturato in capo alla Egnathia Iniziative Turistiche E.I.T. s.r.l. poi trasformata in E.I.T. s.a.s. di Antonio De Luca ed era stato utilizzato da altra società -Il Saraceno s.r.l. poi incorporata nella Immobiliare Girasole 1986 s.r.l. - q uale socia al 100 per cento della società di persone.

3. La C.t.r., con la sentenza cassata da questa Corte, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che legittimamente la società incorporante aveva fatto valere il credito di imposta della incorporata in quanto quest’ultima, in qualità di socia della società di persone (già società di capitali) legittimamente aveva usufruito del credito della prima. La C.t.r., in particolare, aveva disatteso la tesi Cons. est. Rosanna Angarano 3 dell’Ufficio il quale riteneva, invece, che la socia non avrebbe potuto utilizzar il credito in quanto sorto in capo ad una società di capitali (poi trasformata). Osservava che la trasformazione da società di capitali in società di persone non equivaleva a costituzione di un nuovo ente e che l’operazione non aveva finalità elusive.

4. Avverso della sentenza l’Agenzia delle entrate spiegava ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia va violazione e falsa applicazione dell'art.38 bis d.P.R. n. 600del 1973, in relazione all'art. 360primo comma , n .3 , cod. proc. civ. 4.1. L’Ufficio rilevava che la C.t.r. non aveva affrontato la questione controversa, ovvero la possibilità del socio di una società di persone di utilizzare il credito di imposta vantato dalla società; che, infatti, la E.I.T. s.a.s., derivante dalla trasformazione della E.I.T. s.r.l. aveva deliberato il trasferimento del credito di imposta acquisito da quest’ultima in favore dell’unico socio; che, tuttavia, tale operazione era illegittima; che, invece, non era in discussione la legittimità dell’acquisizione del credito della s.r.l. da parte della s.a.s. a seguito della trasformazione. 4.2.

La contribuente resisteva con controricorso eccependo in via preliminare l’inammissibilità del motivo. Rilevava che l’Agenzia delle entrate nei gradidi merito non aveva mai contestato l’astratta cedibilità del credito dalla società di persone al socio; che, invece, aveva sostenuto che, nel caso concreto, il credito non fosse cedibile in quanto maturato in capo alla società di capitali. 4.3. Questa Corte, con la sentenza impugnata così statuiva in motivazione: «Il ricorso è fondato. Occorre chiarire chesecondo Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014 "L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del "simultaneus processus" nei confronti dei soci e, quindi, un Cons. est.

Rosanna Angarano 4 litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo coma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Le considerazioni che precedono , pienamente condivisibili, inducono all'accoglimento del ricorso. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo» 5.

Avverso detta ultima propone ricorso per revocazione la contribuente chiedendo, n via rescissoria, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione spiegato dall’Agenzia delle entrate. Considerato che:

1. Con il primo motivo lasocietà ricorrente assume che la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , per aver completamente equivocato sui fatti e sulle questioni giuridiche del ricorso che non trattava affatto della questione del simultaneus processuse del litisconsorzio necessario.

2. Con il secondo motivo assume che l a sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., in violazione dell’art. 384 cod. proc civ. per aver deciso la causa nel merito sul presupposto di insussistenza della necessità di ulteriori accertamenti in fattoper aver completamente equivocato sui fatti e sulle questioni giuridiche del ricorso che non trattava affatto della questione del simultaneus processuse del litisconsorzio necessario. Cons. est. Rosanna Angarano 5 3. La delibazione dei motivi di ricorso involge questione rispetto alla quale non si ravvisa l’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ.

L’istanza di revocazione, infatti, si fonda sul presupposto che rientri nell’alveo dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. la fattispecie in cui il giudice dell’impugnazione, pur avendo correttamente esposto l’oggetto del giudizio e le censure mosse avverso la sentenza gravata, abbia reso motivazione del tutto avulsa rispetto a quanto esposto, così chiaramente equivocando su quale fosse la questione controversa. Viene, altresì, in rilievo quanto statuito dalla Sezioni Unite della Corte con riferimento alla fattispecie in cui si ravvisi«carenza radicale di disamina del ricorso pretermesso» ed «incompiuto esercizio della giurisdizione»(cfr.

Cass. Sez. U. 07/11/2023, n. 31019 resa a seguito di ordinanza interlocutoria 26/04/2023, n. 11032) Si rende, pertanto, opportuna la trattazione in pubblica udienz