Court dismisses appeal as inadmissible, ruling factual assessments on agricultural income cannot be re-evaluated in a legality proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's request for an ICICI tax exemption. The lower court found that the sisters were not direct cultivators and derived less than 50% of their income from agriculture, relying on documentary evidence. The Supreme Court ruled that these are factual evaluations made by the lower tribunal that cannot be re-examined in a proceeding limited to legal validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992; Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: Factual assessments regarding the existence of agricultural activity and income thresholds made by the lower tribunal on the basis of documentary evidence are not subject to re-evaluation in a proceeding on legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8833/2022R.G. proposto da Sola Orianna, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Turchi, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione –ricorrente – contro Comune di Maranello, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi e dall’Avv. Cecilia Furitano, elettivamente domiciliato presso lostudio di quest’ultima in Roma, via Monte Zebio, n. 37 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagnan. 1163 del 202 1 depositata il 2 7 settembre 2021 .
Oggetto: Ici Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE Lacontroversia ha ad oggetto due avvis i di accertamento (n. 509 e 363 del 10 novembre 2010), riguardant i il pagamento dell’Ici rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 , emess i dal Comune di Maranello(d’ora in poi controricorrente ) nei confronti di Orianna Sola (d’ora in poi ricorrente) con riferimento a quattro aree edificabil i da quest’ultima possedutiin comproprietà con la sorella Luciana . La CTP, con due sentenze, ha respinto il ricorso dell’odierna ricorrente.
La CTRha respinto l’appello dell’odierna ricorrente. La S.C. ha annullato la sentenza di appello riconoscendo che ai fini Ici anche le società agricole di persone possono fruire del beneficio fiscale previsto dall’art.9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il rinvio è stato disposto affinché venisse accertato nel merito «se la contribuente sia proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui la stessa fa parte e se anche gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno per cui è causa, nonché se anche almeno un socio abbia ricevuto dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito».
Riassunto il giudizio la CTR ha respinto l'appello e confermato la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento, fondando la decisione sulla base delle seguenti ragioni: - d alla documentazione risulta che Orianna Sola nel periodo di riferimento non ha ricevuto dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito, né risultava iscritta alla previdenza agricola come coltivatore diretto; - a nalogamente la socia Luciana Sola non ha ricevuto dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito, né risultava iscritta alla previdenza agricola come coltivatore diretto.Laricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e deposita memoria, ilcontroricorrente propone controricorso .
CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 per avere la sentenza escluso la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione dal pagamento dell’Ici con riferimento ai terreni oggetto del giudizio posseduti e condotti dalla società semplice partecipata dalla contribuente e dalla sorella. 1.1.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal controricorrente con riferimento a una pronuncia dellaCTP di Modena , con la quale sono state decise le annualità d'imposta 2013-2015 tra le stesse parti. Èstato affermato in sede di legittimità che , in tema di I ci , la qualità di imprenditore agricolo del contribuente costituisce un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi di imposta, ma è stato sul punto precisato che(Cass. Sez. 5, n. 23032/2015, Rv. 637168 – 01), tale accertamento può estendere i suoi effetti,con riguardo al tributo riferito al medesimo bene, solo per le annualità cronologicamente e immediatamente successive.
Il principio introduce, quindi, unapresunzione semplice, superabile, dunque, attraverso la prova contraria, di svolgimento dell’attività agricola con riguardo alle annualità successive a quella dell’accertamento. Nel caso di specie il tributo oggetto del giudizio è riferito alle annualità 2007 e 2008 e, pertanto, il giudicato , benché intervenuto per il medesimo tributo non può avere effetto, in quanto riferito ad annualità successive significativamente distanti temporalmente. Talecircostanza impone un accertamento della sussistenza della qualità di imprenditore agricolo in concreto, come correttamente avvenuto nel caso di specie. 1.2.
Con riferimento al motivo di impugnazione si osserva che il contenuto dell'ordinanza di rinvio è sostanzialmente un accertamento in fatto consistente, in particolare, nella verifica «se la contribuente sia proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui la stessa fa parte e se anche gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno per cui è causa, nonché se anche almeno un socio abbia ricevuto dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito». La sentenza impugnata ha accertato che: all’epoca dei fatti entrambe le socie della società semplice, ovvero l’odierna ricorrente e la sorella comproprietaria affittuaria, non erano coltivatrici dirette, in quanto non risultanti iscritte alla previdenza agricola; non hanno ricavato dall'attività agricola almeno la metà del proprio reddito.
Èdi tutta evidenza che si tratta di valutazioni di fatto effettuate sulla base delle prove documentali acquisite in giudizio insuscettibili di una delibazione in sede di legittimità. In tal senso depone anche la stessa sentenza rescindente resa nel presente giudizio laddove afferma « La Ctr, con una valutazione in fatto,non sindacabile in questa sede ha escluso, sulla base delle risultanze processuali,la sussistenza del requisito catastale nonché di quello reddituale ritenendo che il volume di affari derivante dall'attività agricola non fosse superiore alla metà del reddito complessivo» (pag. 10 della ordinanza di rinvio n. 13393 del 2020).Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di chiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagarein favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovut