Italian Court remands tax appeal case to public hearing regarding municipal tax declaration obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal and incidental counter-appeal, ordering the case to be remanded for public hearing. The parties contested the Regional Tax Commission's handling of ICI tax assessments and the validity of municipal tax powers. The court identified a critical legal issue regarding the persistence of declaration obligations when property characteristics change, necessitating further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The Court must remand a case to public hearing when a significant legal question regarding the continuity of tax declaration duties arises from changes in property characteristics, preventing a final decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6115-2020 proposto da: PICARIELLO ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- e PICARIELLO FEDERICO -intimato- avverso la sentenza n. 5750/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/2/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Anna Picariello propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Avellino avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso proposto da Anna e Federico Picariello avverso avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, Federico Picariello è rimasto intimato; la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame per «mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi» della sentenza di primo grado; 1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione degli artt.99 e 112 c.p.c.» e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’appellata relativamente all’omessa censura, da parte dell’appellante, di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; 1.3. con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto le censure della contribuente circa l’omessa motivazione dell’atto impugnato; 1.4. con il quarto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., motivazione apparente della Commissione tributaria regionale circa l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato; 1.5. con il quinto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’insussistenza dell’edificabilità dell’area; 1.6. con il sesto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa motivazione circa i seguenti motivi di impugnazione: a ) erroneità ed incongruità del valore accertato dall'ente;
b) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i.; c ) inesistenza di una reale, concreta effettiva ed attuale edificabilità dell'area, anche a cagione dell’insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio;
d) gradatamente, violazione dell'art. 31 della l. n. 289/2002 e dell'art. 10 comma 2 della l. n. 212/2000, nonché omesso adempimento dell'obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico dell'area di sua proprietà;
e) gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta; e. gradatamente, violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 sul cumulo di della stessa indole; 1.7. con il ricorso incidentale il Comune lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente circa il motivo di gravame relativo alla decadenza del potere impositivo per l’annualità 2010, essendosi limitata la Commissione tributaria regionale ad affermare, incidentalmente, quanto segue:
«...correttamente decidendo i giudici di primo grado sulla decadenza della pretesa tributaria afferente al 2010», denunciando, in subordine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, per avere dichiarato la decadenza del Comune relativamente all’annualità 2010 senza tener conto che il possesso dell’area edificabile avrebbe dovuto essere dichiarato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuata la detta dichiarazione; 2.ritiene il Collegio che renda opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza della questione di diritto circa la permanenza dell’obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, per l’annualità 2010 in caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile, come nel caso in esame di un terreno che diventa edificabile a seguito dell’adozione di strumento urbanistico (PUC), questione sottesa, in particolare, alla censura, formulata nel ricorso incidentale, in merito all’affermata decadenza del potere impositivo dell’ente locale
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli