Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the Bank Giuseppina failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Although the case involved a dispute with the Revenue Agency regarding tax collection, the procedural silence triggered automatic dismissal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13450/2023 R.G. proposto da : LA BANCA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MARMORA 8, presso lo studio dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO (PNTMLE40S10F391Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV MATERA -intimato- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicatan.457/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti costituite, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.