Cassation appeal remanded for new hearing due to late counter-claim filing under tax law suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing role because the tax agency filed its counter-claim after the initial oral hearing date. The agency argued that the filing was timely under a specific law suspending appeal deadlines for eleven months, extending the counter-claim deadline to February 2023. The Court ruled that while the filing technically fell within the suspended period, the procedural necessity of restoring adversarial dialogue required a new hearing to allow the appellant to review the new document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 199 della legge n. 197 del 2022; The suspension of appeal deadlines does not automatically validate a counter-claim filed after the scheduled oral hearing if it disrupts the immediate adversarial process, necessitating a remand to restore procedural balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3137‒2023R.G. proposto da: FUTURA soc. coop.,in persona del legale rappresentante, Angela Ursu, rappresentata e difes a , per procura speciale a in calce al ricorso, dall’avv. Roberta MINOTTI, ed elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore roberta.minotti@monza.pecavvocati.it; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente - Oggetto:
Tributi – avverso la sentenza n. 2662/20/2022 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 22/06/2022; udita la relazione svolta dal Consigliererelatore dott. Lucio Luciotti nella camera di consiglio non partecipata del 24 gennaio 2024e, in sede di riconvocazione,in quella del 20 febbraio 2024; Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di unatto di recupero dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017, che l’Agenzia delle entrate riteneva essere stata indebitamente compensata dalla società contribuente, che da un processo verbale di constatazione della G.d.F. redatto nei confronti della Archimede s.r.l. risultava cessionaria di crediti IVA artatamente creati da tale ultima società, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due moti v i , cui replica l ’ intimat a con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che in data 31 gennaio 2024 e, quindi, successivamente alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato il controricorso. Deposito che deve ritenersi tempestivo alla stregua del disposto di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022 che prevede che «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023».
Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec in data 23 gennaio 2023, e quindi tempestivamente rispetto alla data del 22 giugno 2022 di deposito della sentenza impugnata, sicché il termine per proporre controricorso, scadente in data 6 marzo 2023, ricadendo nella forbice (1/1/2023 –31/10/2023) prevista dal citato art. 1, comma 199, ed usufruendo della proroga di undici mesi, andava a scadere il 6 febbraio 2023, ovvero, in data successiva a quella del 24 gennaio 2024 fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Lanecessità di ripristinare il contraddittorio tra le parti per consentire alla ricorrente di prendere cognizione dell’atto di costituzione della controricorrente impone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in