Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The tax agency argued that the forty-day silence constituted a formal renunciation of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the non-responding party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10118/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CELESTRE ANGELO, elettivamente domiciliato in PACHINO FERRUCCI FRANCESCO, 57, presso lo studio dell’avvocato GAMBUZZA GIUSEPPE (GMBGPP70L19E366W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione staccata di Catania n.9479/2022 depositata il 08/11/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così