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Decreto — n. 5471/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5471/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, AMIU Genova Spa, had not responded to the court's proposal for case definition, while the contrarecurrents argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal failure to request decision forty-day period extinction of proceedings litigation costs allocation spese accessorie spese di esecuzione spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16144/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro CIPRIANI MASSIMO, CORIO EMILIO, DEL NOCE ROBERTO, DESCALZO ISABELLA, LOVERO BRUNA GIUSEPPINA, VESPUCCI GINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F), IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A) -controricorrenti- nonchè contro PIOLA ANGELA, BALLERINI LUISA, INZERILLO ROSARIA, SGORBINI GIUSEPPINA MARIA-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.3997/2014 depositata il 16/12/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis