Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Court held that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the case was closed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14430/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ope legis domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GERMANA' LUDOVICO, elettivamente domiciliato in Siracusa Viale Tica, 147, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI GIUDITTA (DGVGTT73H66I754D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI MATILDE (DGVMLD69P61C351L), DI GIOVANNI UMBERTO (DGVMRT43E07H501Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sez. staccata di Siracusa n.498/2023 depositata il 17/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C