Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in deemed withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Carletti Franca, had not requested a decision on the proposal submitted by the court, while the respondent, the Italian Revenue Agency, maintained the lower court's ruling. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the offsetting of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17991/2021 R.G. proposto da : CARLETTI FRANCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRIN, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO, COMUNE FONTE -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n.4216/2020 depositata il 22/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il