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Decreto — n. 5412/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action before the court.

Numero d'incarto Decreto — n. 5412/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the legal action. The proceedings originated from a regional tax commission decision regarding a tax matter involving the Italian Revenue Agency. Since the plaintiff voluntarily renounced the recourse, the court determined no further judicial intervention was necessary under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the plaintiff extinguishes the litigation without the need for further procedural steps.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of litigation civil procedure code tax administrative appeal Cassation court decision

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
visto l’atto depositato in cancelleria il 23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria il 23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 20175/2022proposto da: CUFFARO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Di Bella; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 194/4/2022, depositata il 14 febbraio 2022. visto l’atto depositato in cancelleria il 23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,20/02/2024 I