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Decreto — n. 5381/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's waiver of litigation and agreement to simplified settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 5381/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff formally renounced the lawsuit and opted for a simplified settlement procedure. The material facts show the plaintiff voluntarily withdrew the request for a full trial, citing cost compensation as a factor. Consequently, the court extinguished the proceedings without a substantive ruling on the tax dispute itself.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party renounces an appeal and agrees to a simplified settlement, the court must extinguish the proceedings and order cost compensation.

Parole chiave

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waiver of appeal simplified settlement extinction of proceedings cost compensation tax litigation renunciation of suit Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
visto l’atto depositato in cancelleria il 19 aprile 2023con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria il 19 aprile 2023con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 30361/2021proposto da: GIOVANNI ALBERTOBERNESCHI, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Minuto; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 312/3/2021, depositata il 21 aprile2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 19 aprile 2023con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/02/2024 Il Presid