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Decreto — n. 5351/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 5351/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic declaration of tax debt extinction under the new legislative framework. The Agency of Revenue argued that the insertion of the case into the official list of extinguished judgments confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the procedural process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the official list of extinguished judgments automatically terminates the civil procedure, barring further claims unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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tax debt extinction automatic procedure termination civil litigation dismissal fiscal administrative appeal costs allocation rule procedura giudiziaria tributaria garanzie in materia fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
77 /03/2015 depositata il 19/01/2015 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16397/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende contro MESSINA MARIO VINCENZO, rappresentato e difesodall’avvocato PRETEROTI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 77 /03/2015 depositata il 19/01/2015 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO