Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5349/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified dispute resolution request.

Numero d'incarto Decreto — n. 5349/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for simplified dispute resolution by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency argued over the nature of the pending request, but the court found no valid application was submitted. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provision of the 2018 tax reform law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the request for simplified dispute resolution is not filed within the prescribed term, unless the parties request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified dispute resolution statutory time limit Revenue Agency appeal civil procedure code contenzioso tributario arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20322/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro STILCURVI SRL, ZAMAI CLAUDIO, LUNARDELLI VITTORIO, rappresentati e difesi dagli Avv. TOSI LORIS e MARINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 495/05/2015, pron unciata con riferimento agli atti impositivi nnrr. T6X01CU00913 -T6X01CU00915 - T6X03CU00346.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il27