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Ordinanza — n. 5347/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows correction of its own order to add lawyer's fee deduction for defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5347/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a previous order regarding the deduction of litigation costs. The applicant argued that while the order condemned the tax agency to pay costs, it failed to specify the deduction of these fees to the defense lawyer. The court ruled that the material error correction procedure under the Civil Procedure Code is applicable to its own rulings to ensure the lawyer's right to an enforceable title and respect for reasonable trial duration. Consequently, the order was amended to explicitly state that the costs are to be deducted in favor of the defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 93, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391-bis cod. proc. civ.: The material error correction procedure is applicable to Court of Cassation rulings to remedy omissions in the deduction of costs for defense counsel, ensuring the enforceability of the title and compliance with the principle of reasonable trial duration.

Parole chiave

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material error correction Court of Cassation litigation costs deduction defense counsel fees enforceable title reasonable trial duration procedural remedy indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93, second comma, cod. proc. civ.
Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(ex plurimis cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200
Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200).
Cass, Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3523/2023R.G. proposto da: DE VIVO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolina Muccio, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla piazza delle Cinque Scole, 23, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso ORIDNANZA CORTE diCASSAZIONE N. 3108/2023 depositata in data 1 febbraio2023:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: Francesco De Vivo ha chiesto la correzione dell’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui ha omesso la distrazione delle spese del del giudizio di legittimità in favore del procuratore costituito, avv. Nicolina G. Muccio, nonostante specifica istanza formulata in calce al controricorso depositato. L’Agenzia delle entrate con controricorso si è rime ssa alle valutazione della Corte.

Considerato che: Il ricorso è ammissibile e fondato. La Corte ha chiarito che è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(ex plurimis cfr. Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200). Risulta dagli atti che il contribuente nelle conclusioni del controricorso aveva chiesto espressamente l’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario, avv. Nicolina Muccio. L’ordinanza della Corte, pur disponendo la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore del controricorrente, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 Va, quindi, accolto il ricorso e disposta la correzione dell’ordinanza in epigrafe inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge» le seguenti parole: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario». Non deve provvedersi sulle spese poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle stesse (Cass. ,Sez.

Un., 27/06/2002, n. 9438, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 3108del 2023 depositata in data 1 febbraio 2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole «agli accessori di legge» , le seguenti parol e: «Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatari