Cassation court quashes tax tribunal ruling for exceeding petition scope regarding notification validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Tribunal's decision which rejected the tax authority's appeal against a first-instance ruling favoring the taxpayer. The taxpayer had only challenged the cartola's validity due to a false signature on the receipt notice, while the tribunal annulled it based on mismatched numbers on the sent letters. The court held that the tribunal violated the principle of correspondence between requested and granted relief by ruling on an issue not raised by the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 112 c.p.c.: The court must strictly limit its reasoning to the specific grounds of appeal raised by the taxpayer; ruling on unraised exceptions constitutes a violation of the principle of correspondence between requested and granted relief.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.r.g. 2920/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro RICCIARDELLO GIUSEPPE -intimato – avverso la sentenza n. 6698 / 1 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 6 luglio2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Cons.dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Giuseppe Ricciardiello di cartella di pagamento (emessa a seguito di avvisi di Tributi- accertamento resisi definitivi per mancata impugnazione e aventi a oggetto redditi da partecipazione alla Laguna s.r.l. società a ristretta base) la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi;
Giuseppe Ricciardello non ha svolto attività difensiva; ilricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione degli artt.19 e 53 del d.lgs. n.546 del 1992 e 112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. rigettato il motivo di appello con cui si era dedotto il vizio di ultrapetizione che affliggeva la sentenza di primo grado. In particolare, la ricorrente deduce come la C.T.P., annullando la cartella perché sulle lettere raccomandate erano stati indicati numeri errati rispetto a quelli degli atti spediti, avesse pronunciato ultra petita dato che il contribuente con il ricorso introduttivo aveva impugnato la cartella denunciandone l’invalida sottoscrizione (perché falsa) dell’avviso di ricevimento. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. laddove la CTR aveva ritenuto non esserci prova dell’invio degli avvisi di deposito presso la casa comunale di Marano in quanto i numeri delle lettere raccomandate non risultavano indicati negli avvisi di ricevimento sui quali non risultavano riportati neppure i numeri degli avvisi di accertamento.3.Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
Costituisce diritto vivente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art.19 del d.lgs. n.546 del 1992 delimita rigorosamente l’oggetto del dibattito processuale agli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. Nel caso in esame, come risulta dalla copia di tale atto difensivo, ritrascritto in ricorso, il contribuente aveva lamentato l’invalidità della notificazione degli atti prodromici la cartella impugnata denunciando unicamente la falsità della firma di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento.
Appare, pertanto, evidente che la C.T.P. nell’avere annullato gli atti impositivi per la loro invalida notificazione attesa ladiversità dei numeri delle lettere raccomandate spedite si sia pronunciata su un’eccezione (rectius motivo di impugnazione dell’atto) che non era stata proposta dal contribuente, violando in tal modo l’art.19 citato e l’art. 112 cod.proc.civ. Conseguentemente è errata la sentenza di secondo grado che ha ritenuto insussistente l’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4. Conclusivamente, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio, Così d