Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5341/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declared proceedings extinct without costs order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5341/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct following the client's timely withdrawal of the case. Lina Cai had previously challenged tax assessment notices before regional and provincial tribunals, which were upheld against her. Since the withdrawal occurred within the statutory period, the court dismissed the appeal without ordering costs or issuing a formal rejection certificate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 1 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A party's timely withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the proceedings without the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings tax cassation appeal costs allocation procedural extinction ricalcolo del reddito reddito determinante computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 1 c.p.c.
Deve farsi luogo all’invocata declaratoria, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
Avuto riguardo alle modalità di definizione del presente giudizio, non si provvede in ordine alle relative spese, considerato che l’art. 391, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D.
D. Lgs. n. 40 del 2006
391, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, non impone alla Corte di condannare alle spese la parte che vi ha dato causa, bensì le conferisce la facoltà di adottare una simile statuizione (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ricorso iscritto al n. 20362/2016 R.G. proposto da LINA CAI, elettivamente domiciliata in Roma alla via Gavorrano n. 12/C presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Davide Merlo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 627/2016 depositata il 2 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Direzione Provinciale di Como dell’Agenzia delle Entrate notificava a Lina Cai due diversi avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito della predetta contribuente in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, rettificando in aumento quello da lei dichiarato. Con distinti ricorsi la Cai impugnava gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, che con sentenza n. 529/2014, riuniti i procedimenti, respingeva le sue domande. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 627/2016 del 2 febbraio 2016, respingeva gli appelli separatamente spiegati dalla parte privata soccombente, confluiti in un unico procedimento. Contro questa sentenza la Cai ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:

1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ;

2) violazione e falsa applicazione (dell’)art. 38, comma 5, D.P.R. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, con atto sottoscritto con firma digitale da lei personalmente e dal suo procuratore, avv. Mario Giannarini, la Cai ha rinunciato al ricorso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo. Deve farsi luogo all’invocata declaratoria, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.

Avuto riguardo alle modalità di definizione del presente giudizio, non si provvede in ordine alle relative spese, considerato che l’art. 391, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, non impone alla Corte di condannare alle spese la parte che vi ha dato causa, bensì le conferisce la facoltà di adottare una simile statuizione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16768/2022). Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Su