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Ordinanza — n. 5338/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal under tax debt settlement agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5338/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal to avoid further litigation costs. The taxpayer had joined the simplified debt settlement procedure, committing to abandon pending judgments in exchange for reduced financial burdens. Consequently, the court ordered full compensation of procedural expenses between the parties without issuing a formal judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. n. 193/2016: A voluntary withdrawal from a pending judgment within the statutory term, motivated by the adoption of a simplified debt settlement procedure, results in the extinction of the litigation and mandates full compensation of costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal cassation simplified debt settlement tax litigation extinction full cost compensation abandonment of pending judgments arretrati di mantenimento recupero dei costi arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 1, c.p.c.
Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.
Art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016
”Rottamazione cartelle“), ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, comportante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10198/2018
Cass. n. 10198/2018, Cass.
Cass. n. 24083/2018
10198/2018, Cass. n. 24083/2018).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
Sez. Un. n. 16768/2022
Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
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Testo completo

ricorso iscritto al n.2913/2015 R.G. proposto da AR.CO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Fatano (indirizzo p.e.c. indicato in atti: fatano.raffaeleantonio@ordavvle.legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Direzione Provinciale di Lecce dell’Agenzia delle Entrate notificava all’AR.CO. s.r.l., esercente l’attività di fornitura di arredamenti ad enti pubblici e privati con il sistema dei depliants, avviso di accertamento con il quale venivano rideterminati i ricavi della predetta società relativi all’anno d’imposta 2003, mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico netto del 30%, e disposto il recupero a tassazione del costo di 26.000 euro dalla stessa indebitamente portato in deduzione. Il ricorso giurisdizionale successivamente proposto dalla contribuente contro tale avviso di accertamento veniva accolto solo in parte dalla C.T.P. di Lecce, che con sentenza n. 202/5/10 del 20 maggio 2010 annullava l’atto impositivo impugnato limitatamente al recupero a tassazione del costo di 26.000 euro.

La decisione veniva confermata dalla C.T.R della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013 respingeva il gravame spiegato dall’AR.CO. s.r.l.. Avverso quest’ultima sentenza la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nelle more la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd.

”Rottamazione cartelle“), ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, comportante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Conformemente all’impegno assunto, ha rinunciato al presente giudizio con atto sottoscritto dal suo difensore, avv. Raffaele Fatano, munito di procura speciale ad hoc , chiedendo di dichiararne l’estinzione, con compensazione delle spese processuali. Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.

Va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratiodella definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 10198/2018, Cass. n. 24083/2018). Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; spese interamente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 gennaio 2024. Il Presid