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Ordinanza — n. 5333/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was not deposited with the registry within the statutory deadline. Although the appeal was notified to the opposing party, the lack of formal deposit at the court's office rendered it procedurally impossible. The court ruled that the failure to meet this peremptory term constitutes a nullity that cannot be cured by the opponent's participation or defense.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The non-deposit of a cassation appeal within the prescribed term renders it inadmissible, as peremptory deadlines for filing cannot be cured by the opponent's participation or subsequent actions.

Parole chiave

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non-deposit appeal procedural inadmissibility peremptory time limits cassation filing Civil Procedure Code dichiarazione fiscale tardiva tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c. –di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
–di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n.
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. n. 41967/2021
Cass. n. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
Cass. n. 252/2001 e Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
SU, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1494del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Fabio Benedetti- RICORSO NON DEPOSITATO AL 19.1.2023 -ricorrente non costituito - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2067/08/2022, depositata in data 6.5.2022. Oggetto: Tributi Ricorsonon depositato improcedibilità Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

FATTO E DIRITTO Fabio Benedettinotificava, in data 25 ottobre 2022, all’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n.2067/08/2022, depositata in data 6.5.2022,nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento con la quale si procedeva al recupero degli importi di cui all’avviso di accertamento TJMM00268 emesso per l’anno 2008. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del19 gennaio 2023 e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c. –di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass.41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019;

Cass. n. 252/2001 e Cass.26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (SU,Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 ).

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.