Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits under Article 369 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to deposit the document with the registry within the strict deadline mandated by Article 369 of the Civil Procedure Code. Although the appeal was notified to the opposing party, the lack of formal filing at the court registry rendered the procedural act void. The court ruled that the failure to meet this peremptory time limit constitutes a fundamental defect that cannot be cured by the notification to the counterparty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The non-deposit of a cassation appeal within the statutory period renders it inadmissible, as peremptory time limits are distinct from formal defects and cannot be remedied by subsequent notification to the opposing party.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5434del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Longo Concetta e Raffaele Musicco- RICORSO NON DEPOSITATO AL 10.3.2023 -ricorrenti non costituit i - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglian. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022. Oggetto:
Tributi Ricorsonon depositato improcedibilità Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO Longo Concetta e Raffaele Musicco notificava no in data 9 gennaio 2023 all’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglian. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022 , nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2011, a seguito di accertamento nei confronti di MABI s.a.s. di Longo Concetta e C., rettificava il reddito dei contribuenti, quali soci della detta società nei limiti della quota di partecipazione.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del10 marzo 2023 e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c.
–di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass.41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019;
Cass. n. 252/2001 e Cass.26529/2017; Cass. 41967/2021).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (sez.U - , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 ).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13