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Ordinanza — n. 5260/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax matter extinguished by taxpayer's voluntary settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5260/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the underlying tax dispute ceased to exist. The taxpayer had voluntarily requested the conclusion of the controversy under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, prompting the provincial tax office to confirm the matter's resolution. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 46 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily requests the conclusion of a tax dispute, the matter ceases to exist, extinguishing the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment voluntary settlement request cessation of matter tax administrative procedure judicial termination accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of Legislative Decree No. 119 of 2018
Art. 46 of Legislative Decree No. 546 of 1992
Letto l’art. 46 del d.lgs.
Art. 13, paragraph 1, quater of D.P.R. No. 115 of 2002
119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26822/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Giotto Bus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 725/25/2016 della CTR del l a Toscana , depositatain data 20/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal dott. Angelo Napolitano ;RITENUTO CHE: l’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 18 / 7 /20 19 “istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, premettendo che la competente Direzione Provinciale ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; non si rientranei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

Letto l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu