Cassation appeal dismissed for non-procedural reasons due to failure to deposit the contested judgment document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal non-procedural because the applicant failed to deposit the contested judgment, which was not available to the judge through the opposing party or official file transmission. While prior case law established that non-deposit is excused if the document is already accessible to the court, this specific ruling found the judgment was not in the judge's possession. Consequently, the appeal was rejected under Article 369 of the Code of Civil Procedure for formal non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; The cassation appeal is non-procedural for non-deposit of the contested judgment only when the document is not available to the judge via the opposing party or official file transmission, as the principle of effective judicial protection does not excuse formal defects when the requisite document is genuinely missing from the court's possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1876 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Italo Alfì, quale titolare della ditta individuale “Kroton dolci” di Alfi Italo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avv.to Silvano Cavarretta, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: silvano.cavarretta@avvocaticrotone.legalmail.it -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore; -intimata- Oggetto: Tributi improcedibilità per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2348/02/2021, depositata in data 29 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.Si espone in ricorso che:Italo Alfì, in qualità di titolare della ditta individuale “Kroton dolci” di Alfi Italo, aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone avverso tre avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva per gli anni 2002-2004; con sentenza n. 141/02/2016, la CTP di Crotone, previa riunione, aveva rigettato i suddetti ricorsi; avverso tale sentenza, il contribuente aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria che, con sentenza n. 882/2017, aveva dichiaratoestinto il giudizio per l’annualità 2002 e accolto l’appello per il resto, annullando gli avvisi per gli anni 2003-2004; avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione che era stato accolto con ordinanza n. 22481/2019 con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio dinanzi alla CTR della Calabria, in diversa composizione;
Italo Alfì aveva proposto ricorso in riassunzione dell’appello dinanzi alla CTR della Calabria che, con sentenza n. 2348/2021, lo aveva rigettato confermando la sentenza di primo grado. 2.Avverso la suddetta sentenza, Alfì Italo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 4.In data 4.1.2024 il contribuente ha depositato istanza di sospensione e/o estinzionedel giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex lege 197/2022. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente quanto alla domandadi adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, non è possibileestinguere il giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, atteso chenon è stata allegata copia della domanda di definizione agevolata e non è dato ricollegare, in base a quanto in essi indicato,i piani di ammortamento e le quietanze di pagamento allegate agli impugnati avvisi di accertamento. 2.Non mette conto esaminare i motivi di ricorso giacché il ricorso stesso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p. 3.Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questasia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. In base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché nonpossono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza (Cass. n. 25472 del 2023). 4.A tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945; v. anche Cass. sez un. n. 21349 del 2022) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 5.In motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall'art. 369, secondo comma, c.p.c., omessi da una parte ed espletati dall'altra, nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione.
In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, "non potrebbe dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l'esame del fascicolo non può aver luogo se non si èatteso il tempo utile per il deposito del controricorso). Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l'accesso al giudice dell'impugnazione, pur se l'atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe "in un inutile formalism o, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione,le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di renderegiustizia" (in questi termini la citata pronuncia delle S.U.). 6.Questa Corte ha quindi precisato che, il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass., sez. 5, 14 febbraio 2019, n. 4370;
Cass. sez. 5, n. 1313 del 2022). 7.Nella specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata - non depositata dal ricorrente, né tantomeno dall’Ufficio rimasto intimato nel giudizioné acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - non è nella disponibilità di questo Collegio, per cui deve farsi applicazione della invocata sanzione dell'improcedibilità. 8.In definitiva, il ricorso è improcedibile. 9.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia e non avendo svolto difese. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu