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Ordinanza — n. 5217/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal citing favorable tax collection fee jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the plaintiff, Banco BPM Spa, formally withdrew its appeal. The plaintiff argued for the withdrawal based on recent judicial trends validating the legality of tax collection fees, which had shifted since the lower courts' rulings. Consequently, the court ruled that no substantive examination was necessary and ordered the costs to be shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When a party withdraws an appeal due to a change in jurisprudence favoring their position, the proceedings are extinguished rather than dismissed, and litigation costs are equitably shared.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax collection fees exaction surcharge shared litigation costs change in jurisprudence Cassation procedure assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Banco BPM Spa, derivante dalla fusione per unione di Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. e Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli Avv.ti Cristiano Caumont Caimi, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, alla via della Scrofa n. 57 in Roma; -ricorrente - contro Equitalia Servizi di Riscossione Spa, successore di Equitalia Nord Spa, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.

Marcello Cecchetti del Foro di Firenze, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla piazza Barberini n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso Oggetto:Ires ed Irap 2005 - Cartella di pagamento - Aggio esattoriale -Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio. la sentenza n. 5327, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 6.11.2015, e pubblicata il 9.12.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione, Equitalia Nord Spa, notificava il 24.8.2012 al Banco Popolare Società Cooperativa, poi fusa in Banco BPM Spa, la cartella di pagamento n. 135 2012 0006880580, attinente ad Ires ed Irap in relazione all’anno 2005.

2. La contribuente impugnava l’atto esattivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, limitatamente alla somma richiesta quale aggio esattoriale (fino ad Euro 2.048.258,54), contestandone la natura “sostanzialmente sanzionatoria” (ric., p. 6), e comunque censurando l’illegittimità del compenso per l’esazione, anche alla luce dei principi costituzionali. La CTP rigettava il ricorso.

3. Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, la società, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione di primo grado.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso Equitalia Nord Spa.

5. La società ha quindi depositato memoria con la quale, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale registratasi nella materia controversa, ha dichiarato tramite il suo difensore, Avv. Cristiano Caumont Caimi, di rinunziare al ricorso. Ha depositato memoria anche la controricorrente. Motivi della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, in conseguenza della rinunzia al ricorso depositata.

2. Banco BPM Spa, tramite il suo difensore, ha infatti depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso, richiamandosi all’evoluzione giurisprudenziale che ora afferma la legittimità dell’aggio esattoriale. La rinunzia al ricorso operata dalla ricorrente comporta che il processo deve essere dichiarato estinto.

3. In materia di spese di lite, la controricorrente non ha concordato sulla loro compensazione. Occorre però tener conto che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la legittimità della pretesa dell’aggio esattoriale, non avente natura sanzionatoria, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso, e sempre in epoca successiva si è pronunciata in materia la Corte costituzionale. Appare pertanto equo dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio proposto da Banco Popolare Società Cooperativa, poi fusa i