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Ordinanza — n. 5215/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties voluntarily adopted simplified tax role cancellation scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished because the appellants voluntarily adopted the simplified tax role cancellation procedure. The parties argued for this measure to terminate their tax disputes without further litigation. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary as the parties had effectively withdrawn the case through their administrative action.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 390 c.p.c.: When parties voluntarily adopt the simplified tax role cancellation scheme, the litigation is extinguished without further judicial determination.

Parole chiave

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simplified tax cancellation voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation role cancellation procedure Italian tax law civil procedure withdrawal administrative tax dispute sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 193/2016
Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l.
Art. 390 c.p.c.
rottamazione dei ruoli); essi hanno conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese.
Art. 13 comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R.
art. 390 c.p
rottamazione dei ruoli); essi hanno conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4950/2015R.G. proposto da Alessandro e Andrea Bertolini(aventi rispettivamente i seguenti codici fiscali: BRTLSN60L28G337K; BRTNDR58B22G337Z ) , in proprio e quali soci della BERTOLINI NINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (già BERTOLINI NINO S.N.C.),ed il primo anche quale legale rappresentante della BERTOLINI NINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., rappresentat i e difes i anche disgiuntamente , in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dagli Avvocati Nicola Bianchi, Claudio Coggiatti e Gaetano Ciancio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Claudio Coggiatti in Roma in via Lazio n. 20/C; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza n. 1 354 della CTR del l’Emilia - Romagna , depositatain data 7/7/2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre2023 dal dott. Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: iricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016 (cd. rottamazione dei ruoli); essi hanno conseguentemente dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto