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Ordinanza — n. 5214/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding late opposition to traffic fine due to notification date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5214/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessandro Maniscalco's appeal against a lower court ruling that declared his opposition to a traffic fine inadmissible. Maniscalco argued he should have used the opposition procedure under Art. 615 of the Civil Procedure Code because he claimed the underlying violation notice was never served, which would have extinguished the fine. The court held that the opposition must be filed within 30 days of the fine's notification, and since the fine was properly notified, the opposition was untimely. While the court corrected a minor error in the lower court's reasoning regarding the applicable law, it upheld the dismissal of the appeal as the procedural remedy was indeed expired.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. 150/2011: The opposition to execution under Art. 615 c.p.c. is inadmissible if filed after the 30-day period from notification of the fine, as the opposition under Art. 7 D.Lgs. 150/2011 applies only when the party was unaware of the sanction due to lack of notification of the violation report.

Parole chiave

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opposition to execution traffic fine notification inadmissibility appeal extinguishment of debt Civil Procedure Code opposizione tardiva opposizione pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
689 del 1981, nel caso di specie tardivamente introdotta, ma non il rimedio dell’art. 615 cod. proc. civ.
Art. 23 ss. della l. n. 689 del 1981
civ., il ricorrent e deduce   falsa applicazione dell’art. 23 e ss.della l.
Art. 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
689 del 1981 (peraltro abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.
Art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 366 n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.
Sul punto, infatti, il ricorso è redatto in violazione dell'art. 366 n. 4 e n. 6 cod. proc. civ. poiché non riporta adeguatamente il contenuto degli atti introduttivi dei due gradi di merito né indica con completezza e pertinenza le norme di diritto su cui le dette doglianze si fondano.
art. 615 cod. proc. civ
689 del 1981, nel caso di specie tardivamente introdotta, ma non il rimedio dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 615 c.p
150 (la cartella di pagamento è stata notificata il 06.01.2012) per ingiusta disapplicazione dell’art. 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30774/2017
Cass. n. 30774/2017; Cass.
Cass. n. 1285/2018
30774/2017; Cass. n. 1285/2018; Cass.
Cass. n. 17042/2018
1285/2018; Cass. n. 17042/2018; Cass.
Cass. n. 14266/2021
17042/2018; Cass. n. 14266/2021; Cass.
Cass. n. 3436/2023
14266/2021; Cass. n. 3436/2023).
Cass. n. 12412/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20913/2014 R.G. proposto da : MANISCALCO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Delfo Maria Sambataro in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via Gabriele Camozzi n. 1; -ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona delDirettore pro tempore -intimata- nonché ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angela Raimondo, in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; SANZIONI AMMINISTRATIVE- controricorrente - avverso la sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10 /0 4 /201 4 e depositata in pari data dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Alessandro Maniscalco proponeva appello al Tribunale di Roma contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 564/13, depositata in data 12/02/2013, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720120080321106000 emessa a seguito di verbale di accertamento di violazione al codice della strada, dichiarandone la nullità per la maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. n. 689/1981.

2. Il Tribunale, con sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10/04/2014 ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., confermava la sentenza impugnata evidenziando che , a fronte della deduzione del vizio di omessa notifica del verbale, l’opposizione prevista dalla legge fosse solo quella recuperatoria di cui agli artt. 23 ss. della l. n. 689 del 1981, nel caso di specie tardivamente introdotta, ma non il rimedio dell’art. 615 cod. proc. civ.

3. Contro tale sentenza Alessandro Maniscalco propone ricorso per cassazione affidato a ad un motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. E’ rimasta intimata Equitalia sud s.p.a. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024, a seguito di decreto della Prima Presidente in data 8/11/2023. Considerato che:

1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., il ricorrent e deduce   falsa applicazione dell’art. 23 e ss.della l. n. 689/1981, peraltro abrogato dal decreto legislativo 1.09.2011, n. 150 (la cartella di pagamento è stata notificata il 06.01.2012) per ingiusta disapplicazione dell’art. 615 c.p.c. Icomma Evidenzia di avere proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella di pagamento, notificata in data 6/01/2012, relativa a contravvenzioni per violazioni del codice della strada, deducendo l'omessa notificazione del verbale di accertamento e quindi, tra l'altro, la mancata formazione del titolo esecutivo e l'estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.

Censura, quindi, la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha reputato inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva ai sensi degli artt. 23 e seg. della legge n. 689 del 1981, ed ha escluso la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che l'opposizione all'esecuzione, ai sensi della norma appena citata, siarimedio esperibile, in via autonoma e senza limiti di tempo, quando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo, in alternativa all'opposizione da proporsi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (peraltro abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011).

2. Il motivo è infondato. Al caso di specie deve farsi applicazione dei principi stabiliti da questa Corte, a Sezioni Unite, per analoga vicenda (Cass., Sez. U.,n. 22080/2017), a composizione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, e secondo cui L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi delD. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150,art. 7 e non nelle forme dell ’ opposizione alla esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., qualora la parte (come nella fattispecie) deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento(conf. Cass. n. 30774/2017; Cass. n. 1285/2018; Cass. n. 17042/2018; Cass. n. 14266/2021; Cass. n. 3436/2023). In applicazione di tali principi, il motivo è quindi infondato nella parte in cui assume la possibilità di esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per dedurre l'omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada quale fatto estintivo della pretesa sanzionatoria.

Poiché il tribunale ha accertato la proposizione dell'opposizione oltre il termine di legge, senza che sul punto la sentenza sia censurata, è corretta in diritto la conferma dell'inammissibilità già dichiarata dal giudice di pace. Aparziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, va solo escluso il riferimento all'opposizione ai sensi degliartt. 23 e ss. della legge n. n. 689 del 1981 che va sostituito con il riferimento all'opposizione exart. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente ed il giudizio è stato da questi iniziato dopo l'entrata in vigore di quest'ultima norma (cfr.

Cass.n. 12412/2016). Il motivo è inammissibile per la parte in cui assume, molto sinteticamente,che l'azione proposta in primo grado fosse volta anche a far valere la prescrizione della sanzione. Sul punto, infatti, il ricorso è redatto in violazione dell'art. 366 n. 4 e n. 6 cod. proc. civ. poiché non riporta adeguatamente il contenuto degli atti introduttivi dei due gradi di merito né indica con completezza e pertinenza le norme di diritto su cui le dette doglianze si fondano. In particolare, non sono note le ragioni poste a fondamento della asserita eccezione di prescrizione (i cui termini temporali, quanto alla data di commissione dell'illecito ed alla decorrenza del termine quinquennale fino alla notificazione della cartella di pagamento, non risultano da alcun punto del ricorso), non è fatto alcun cenno alle norme che prevedono il regime prescrizionale applicabile e mancano del tutto le indicazioni circa il contenuto dell'atto di appello e le relative conclusioni su questa specifica questione.

3. Il ricorso va quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna Alessandro Maniscalco al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, spese che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200,00per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto