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Ordinanza — n. 5213/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, quashing regional court's global fee liquidation below minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5213/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a regional court decision that awarded litigation costs lower than statutory minimums. The taxpayer argued the regional court illegally combined costs from multiple trial stages into a single global calculation, violating specific tariff tables. The court ruled that such global liquidations prevent verification of compliance with minimum rates and ordered a new trial to properly calculate fees per stage.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 132 c.p.c.: In litigation cost liquidations, fees must be calculated per judicial phase to allow verification of tariff compliance, prohibiting global assessments that obscure adherence to minimum statutory rates.

Parole chiave

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litigation costs liquidation tariff minimums violation global fee assessment judicial phase separation taxpayer appeal rights compenso per prestazioni violazione dei doveri professionali compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.M. 55/2014
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
55 del 2014, delle tabelle 1 e 2 e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, comma secondo, n.
Art. 118 Disp. Att. c.p.c.
civ., e dell’art. 118 Disp.
art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ
civ., e dell’art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione delle spese di lite liquidate in suo favore.
art. 92 cod. proc. civ
“Ne consegue che, in virtù dell’art. 92 cod. proc. civ., le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione del modesto valore della controversia, vanno liquidate in Euro 500,00” (sent.
art. 445 bis c.p
(Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-L, 23.7.2018, n. 19482
Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32394
Cass. sez. L, 10.5.2019, n. 12537
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Caro Emanuele, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Gianluca Fontanella, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via della Pineta Sacchetti n. 201 in Roma; -ricorrente - contro Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3701, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.5.2016, e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Di Caro Emanuele impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2014 00016498 000, notificatogli da Equitalia Sud Spa, innanzi alla Commissione Tributaria di Roma Oggetto:Spese processuali - Liquidazione onnicomprensiva o globale - Riferita a più gradi del giudizio -Inferiore ai minimi tariffari -Conseguenze. contestando il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. La CTP accoglieva il ricorso, annullando il preavviso di fermo e compensando le spese di lite.

2. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurando la disposta compensazione delle spese di lite, essendo risultato completamente vittorioso. La CTR accoglieva il ricorso, e condannava Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore del contribuente, liquidandole in complessivi Euro 500,00.

3. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione Di Caro Emanuele, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il successore di Equitalia Sud Spa, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, ha ricevuto la notificazione del ricorso il 10.10.2016 (prima dell’assorbimento in Agenzia delle Entrate Riscossione), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n. 55 del 2014, delle tabelle 1 e 2 e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione delle spese di lite liquidate in suo favore.

2. Censura il ricorrente che la CTR ha illegittimamente proceduto ad una liquidazione “onnicomprensiva” delle spese processuali “del primo e del secondo grado di giudizio” ed inoltre ha provveduto ad “una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi … ed anche minimi” (ric., p.

4) previsti dalla legge.

3. Occorre ribadire che la CTP aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, sebbene il contribuente fosse risultato completamente vittorioso. Tanto premesso, la CTR ha rilevato che “la decisione di prima istanza non ha individuato quei motivi “gravi ed eccezionali”, né ha richiamato gli estremi delle ‘oscillazioni giurisprudenziali’ a cui si faceva riferimento nell’avversata pronuncia”, che pure ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. “Ne consegue che, in virtù dell’art. 92 cod. proc. civ., le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione del modesto valore della controversia, vanno liquidate in Euro 500,00” (sent. CTR, p. II).

4. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)”, Cass. sez.

VI-L, 23.7.2018, n. 19482; non essendosi mancato di specificare che “la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”, Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32394; inoltre, si è pure spiegato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”, Cass. sez.

L, 10.5.2019, n. 12537. 4.1. Il ritenuto “modesto valore della controversia”, indicato dal giudice del gravame, non giustifica la modalità e la misura della liquidazione da lui effettuata, così come non appare corretta la liquidazione “onnicomprensiva”, senza distinzione delle fasi processuali (c.d. valutazione globale) ed espressa in relazione ad entrambi i gradi del giudizio di merito, non risultando in conseguenza possibile effettuare alcuna compiuta verifica sulla liquidazione effettuata.

5. In definitiva il ricorso risulta fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da Di Caro Emanuele, cassa la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo