Cassation court allows tax agency appeal, rejecting new evidence bar for missing solar plant documentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, quashing the lower court's judgment and remanding the case. The agency argued that the taxpayer failed to prove the existence of a solar plant required for tax benefits, while the taxpayer contended that the commission erred by accepting new evidence regarding the plant's functionality. The court ruled that the prohibition against raising new exceptions in appeal does not apply to the mere contestation of the factual prerequisites for the tax credit, thereby validating the agency's new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 d.lgs. 546/1992; Art. 112, 115 c.p.c.: The prohibition against raising new exceptions in appeal applies strictly to vices of invalidity or modifying facts, not to the contestation of the factual prerequisites constituting the tax credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro ENERGIA 01 S.R.L., in persona del legale rappresentante, corrente in Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzitti e Matteo Fanni per procura in calce al controricorso - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2144/2018, depositata il 15 maggio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava cartella per l’anno 2012, conseguente a comunicazione di irregolarità che azzerava una perdita conseguente a beneficio fiscale l. 388/2000, che avrebbe determinato il riconoscimento di un credito di € 92.155,00. Tale credito e perdita sarebbero sorti a seguito di un investimento in un ART 57 impianto fotovoltaico operato nel 2010. Non essendosi fruito del beneficio in quell’anno, la società aveva provveduto a riliquidarlo con Unico 2012/2013, sulla base di quanto stabilito dalla circolare 31 del 2013.
La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, valorizzando la situazione di incertezza determinatasi in ordine alla possibilità di cumulare le agevolazioni “Tremonti Ambiente” con quelle sopravvenute, e ritenendo che la società stessa avesse recuperato l’agevolazione dopo il chiarimento della possibilità di cumulo, secondo le indicazioni contenute nella già citata circolare, nonché in virtù dell’interpretazione di errore contabile, esteso quindi anche a quello conseguente a interpretazioni di fatti e la mancata esposizione in nota integrativa dell’investimento ambientale come ritenuto dalla Direzione Generale del Veneto in sede di risposta ad interpello.
L’Agenzia interponeva quindi appello che la CTR respingeva con la sentenza qui impugnata. Propone quindi l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Col primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 53 e 57, d.lgs. n. 546/1992, nonché 112 e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR valutato come nuove le eccezioni circa la non spettanza dell’agevolazione Tremonti Ambiente. 1.1. Il motivo è fondato, dal momento che in effetti l’Agenzia in appello ha eccepito la mancata produzione della documentazione inerente all’acquisto del bene, nonché alla mancata prova della data di entrata in funzione dell’impianto.
Orbene, come noto, il divieto di proporre in appello eccezioni nuove, per quel che qui rileva, deve intendersi riferito alle eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario (cfr. Cass. 22/07/2017, n. 22105), e nella specie è evidente che oggetto dell’eccezione era costituito proprio dall’assenza dei fatti costitutivi del credito (documentazione per l’acquisto e data dell’entrata in funzione, in assenza dei quali il credito non sussiste).
Non può dunque sostenersi che il motivo di fatto sottenda un giudizio di mancato esame di un fatto decisivo, poiché appunto esso riguarda la violazione della norma processuale che imponeva l’esame degli elementi costitutivi dedotti in sede d’appello, né può ritenersi che comunque la CTR abbia accertato nel merito la sussistenza del credito. Essa, infatti, oltre ad aver definito in rito la questione circa l’esame dei presupposti, ha espressamente ritenuto, evidentemente sulla base di ciò, la non contestazione del credito. Pertanto, la ritenuta inammissibilità delle deduzioni suddette in relazione al disposto dell’art. 57, d.lgs n. 546/1992 risulta erronea.
2. Gli ulteriori mezzi, in quanto la loro rilevanza dipende dall’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al motivo precedente (fermo restando che dal tenore del secondo motivo la stessa Agenzia non contesta il principio in base al quale, una volta dimostrati i presupposti del beneficio, la contribuente può emendare la dichiarazione ed opporsi alla pretesa erariale nei termini di cui alla sent. Cass. Sez. U.13378/2016), restano assorbiti.
3. Al postutto il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà altresì alla determinazione delle