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Ordinanza — n. 5203/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to link grievances to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5203/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to connect his specific grievances to the actual reasoning of the appealed judgment. The appellant argued that the payment order was invalid due to missing notifications and an unissued payment invitation, but did not identify which specific parts of the appellate court's decision ignored these points. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it, ordering the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances do not refer to the specific parts of the appealed judgment that allegedly violated the law, requiring the appellant to demonstrate that the lower court failed to address the specific objections raised during the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal tax payment order notification defects bona fide invitation procedural requirements contenzioso tributario diritti del contribuente ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Nullità della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente hadedotto che la cartella di pagamento deve ritenersi nulla per mancanza di motivazione, contenendo la stessa solo un mero riferimento ad un avviso di accertamento.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.
art. 160 c.p
890 del 1982, dell’art. 160 c.p.c., dell’art.
art. 112 c.p
3 c.p.c.e all’art. 112 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 28184/2020
Cass., n. 12481/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 8100 / 20 1 6 R.G. propost o da : Tommaso Galtieri (c.f. GLTTMS41C11A662H), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. Alessandro Carbone, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ragusoin Roma alla via Muzio Clementi n. 9 ; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF r.g. n. 28100/2016a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo Ragni , elettivamente domiciliata in Roma alla via San Giovanni in Laterano n. 226/210, presso lo studio dell’Avv. Bianca Maria Casadei; - controricorrente - avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA - BARI , n. 2385/15/2015, depositatain data 12/11 /20 15 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 21 dicembre 2023;

Rilevato che: In seguito ad avviso di accertamento n. RF3010400320/2006 dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gioia del Colle, notificato in data 28/9/2006 in relazione all’anno d’imposta 1999, fu iscritta a ruolo la complessiva somma di euro 48.648,13 a titolo di Irpef, interessi e sanzionied emessa da parte di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (d’ora in poi, “l’agente della riscossione”)la cartella di pagamento n. 01420070079563790000, notificata in data 6/11/2007. La C.T.P. di Bari rigettò il ricorsodi Tommaso Galtieri ( d’ora in poi, “il contribuente”), in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione.

Su appello del contribuente, la C.T.R. della Puglia confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 28100/2016a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Contro la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Il primo, il terzo e il quarto motivo espongono censure analoghe, relative ai requisiti dell’atto impositivo e della cartella di pagamento e alla loro notificazione, sicché è opportuno trattarli e deciderli congiuntamente. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 42, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 –Omessa , inesistente e/o invalida notifica dell’avviso di accertamento.

Difetto e/o omessa motivazione. Nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnataper aver essa considerato regolare la notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato adeguatamente per quale motivo ha considerato legittima la notificazione dell’avviso di accertamento. Non sarebbe stato accertato a chi fosse statoconsegnato il plico postale contenente l’avviso di accertamento ed in quali rapporti il consegnatario fosse con il destinatario dell’atto impositivo.

In altri termini, il giudice di merito avrebbe ritenuto valida la notificazione nonostante che fosse rimasto sconosciuto il soggetto nelle cui mani era stato consegnato il plico postale contenente l’avviso di accertamento. r.g. n. 28100/2016a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento conseguirebbe la nullità della cartella di pagamento.

2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Nullità della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente hadedotto che la cartella di pagamento deve ritenersi nulla per mancanza di motivazione, contenendo la stessa solo un mero riferimento ad un avviso di accertamento. Le cartelle di pagamento devono contenere tutte le indicazioni necessarie per consentire al contribuentedi comprendere a quale atto impositivo siano riconducibili le somme richieste e di difendersi in giudizio.

3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 25 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nullità della cartella di pagamento. Omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.e all’art. 112 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di incompletezza della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e di omessa indicazione del responsabile del procedimento.

4. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, per difetto di autosufficienza e di specificità delle censure. Non vi è alcuna indicazione della relata di notifica dell’avviso di accertamentoche consenta a questa Corte di reperirla nell’ambito del fascicolo di merito onde controllarne i requisiti e il contenuto, né il contribuente ha dedotto di averlo allegato al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. r.g. n. 28100/2016a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Stessa considerazion e è a farsi con riferimento alla cartella di pagamento: manca, nell’articolazione del motivo di ricorso, qualsiasi indicazione di dove reperirla.

D’altro canto, il contribuente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che la cartella di pagamento è congruamente motivata, riportando essa l’indicazione del tributo, la causale e l’ente impositore. Infine, con riferimento all’eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento nell’ambito della cartella di pagamento, il contribuente non ha indicato in quale fase del processo e in quale atto l’avrebbe proposta, non essendo questa Corte tenuta ad individuarla nell’ambito degli atti processuali contenuti nei fascicoli dei giudizi di merito(Cass., n. 28184/2020;

Cass., n. 12481/2022).

5. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. Mancato invio dell’invito bonario. Nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente ha censurato direttamente la cartella di pagamento perché sarebbe stato omesso l’invio al contribuente dell’invito bonario di pagamento. 5.1. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, ed anzi ne prescinde, censurando direttamente la cartella di pagamento senza individuare la parte della sentenza che avrebbe disatteso tale censura. In realtà, la sentenza d’appello non ha affrontato la questione dell’omesso invio dell’invito bonario di pagamento, e il contribuente non ha indicato specificamente in quale fase ed atto processuale avrebbe eccepito tale omissione, limitandosi, nell’articolazione del motivo in esame, ad un generico rinvio al giudizio di appello, senza r.g. n. 28100/2016a.c.2 1 /12/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano voler considerare che egli avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, indicando precisamente gli atti processuali, che la detta omissione era stata eccepita sin dal primo grado, con il ricorso introduttivo del giudizio.

6. Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., spese che si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Tommaso Galtieri al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro quattromilacento per compensi in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle spese prenotate a debito, ed in euro quattromilacento per compensiin favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva, cpa come per legge ed euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis d