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Ordinanza — n. 5200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific grounds and timely agency response.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible due to procedural defects in the submitted grounds. The taxpayer challenged tax assessments regarding deductible leasing costs and bank expenses, arguing violations of civil procedure and tax law. The court rejected these claims because the arguments lacked the required specificity regarding which lower court decision was targeted and failed to cite specific legal norms.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; Art. 54 TUIR: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal norms violated or if it lacks the requisite specificity regarding the target judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility specificity of grounds civil procedure code tax deduction rules cassation appeal requirements deduzione per spese detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 4, of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia nullità delle sentenze di primo e di secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 366 of the Code of Civil Procedure
Art. 54 of the TUIR
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gianluca SCAGNETTI, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pletto per procura in calce al ricorso - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1448, depositata il 16 luglio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior IRPEF (oltre addizionali e sanzioni), IRAP e Iva per l’anno 2010 avendo disconosciuto la deducibilità di costi per leasing, spese bancarie, una fattura emessa da Elisabetta Scagnetti. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede d’appello dal contribuente, confermava la prima sentenza. Ricorre quindi in cassazione lo stesso con tre motivi. L’Agenzia non si è costituita a mezzo di tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia nullità delle sentenze di primo e di secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è anzitutto inammissibile laddove denuncia la nullità della sentenza di primo grado, non oggetto del giudizio di legittimità, nonché laddove, nel corso di tutto il suo sviluppo, non chiarisce se le censure siano rivolte alla prima sentenza od a quella d’appello, mancando così della dovuta specificità imposta dall’art. 366, cod. proc. civ. In ogni caso la sentenza di secondo grado appare motivata, rendendo ragione della decisione assunta attraverso specifici riferimenti alle censure della parte ricorrente, ed in particolare disconoscendo l’efficacia probatoria degli estratti conto che, in base agli accertamenti in fatto svolti dalla stessa CTR, risultano non idonei a far comprendere l’inerenza dei costi all’attività, non emergendo chi sia l’intestatario e quali siano le causali del diverso conto anticipi le cui competenze sono riportate nel conto oggetto di causa, nonché la genericità della descrizione della causale della fattura emessa da Elisabetta Scagnetti, sorella del ricorrente, per la quale non era prodotto alcun contratto di collaborazione, non risultava operata alcuna ritenuta né compilato il quadro AU del modello 770.

2. Col secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto “art. 360,1 c.n.3”. 2.1. Anche tale motivo è affetto da inammissibilità in quanto non specifica quali siano le norme che si assumono falsamente applicate o violate. Il motivo si basa comunque sul fatto che non siano state dedotte (non gli interessi passivi del conto corrente ma) le spese del conto stesso, sul che peraltro il giudice d’appello, come riferito sopra, ha già svolto un accertamento in fatto in base al quale le stesse si riferivano ad un conto anticipi di cui non era ricostruibile il titolare, per cui risulta del tutto irrilevante l’argomentazione – pur priva di qualsiasi indicazione normativa – fatta dal ricorrente in ordine alla deducibilità delle spese bancarie, ed a fortiori quella relativa alla deducibilità delle stesse almeno nella misura del 50 % in virtù del disposto dell’art. 54 TUIR.

Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta indeducibilità della fattura emessa da Elisabetta Scagnetti, non è comprensibile in qual guisa l’asserito difetto di motivazione sul punto della decisione sia ricollegabile ad una violazione di legge, ed in ogni caso, come detto sopra, la CTR non si è affatto sottratta sul punto al proprio compito motivazionale.

3. Col terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 360,3 e 5”. 3.1. Anche tale motivo è inammissibile sia perché denuncia cumulativamente vizi tra loro aventi fondamento e presupposti differenti; sia perché quantomeno la prima parte del motivo non fa che ripetere le stesse censure già oggetto del precedente. Quanto all’ultima parte dello stesso, inerente all’assunta violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., aldilà dell’osservazione che semmai tale norma dovrebbe essere invocata a fondamento del motivo e non come violata dal giudice del merito, se con essa si vuole –come pare – alludere al fatto che la CTR non avrebbe preso in esame il documento costituito dagli estratti conti, come si vede da quanto già osservato a proposito del primo motivo, invece la stessa ha esaminato il documento in questione.

4. In definitiva il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a t