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Ordinanza — n. 5181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax deduction for costs of non-existent operations under IRES law despite fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Prysmian Cavi's appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment regarding costs for non-existent operations. The company argued that costs should be deductible based on business activity rather than the existence of the service provider, while the Agency contended the costs were linked to criminal acts. The court ruled that under the IRES law, such costs are deductible unless they relate to non-culpable crimes, thereby overturning the lower court's rejection.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4 bis della legge 537/1993; Art. 8 comma 1 del d.l. 16/2012: Costs for subjectively non-existent operations are deductible in IRES tax unless directly utilized for the commission of a non-culpable crime.

Parole chiave

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IRES tax deduction non-existent operations subjective non-existence non-culpable crime tax fraud costs retroactive application deductibility criteria assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4 bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo il quale “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n.
Art. 8 comma 1 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16
537 (nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l.
Art. 43 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c.”, la società contribuente ha dedottoche aveva eccepito che l’Agenzia delle Entrate non poteva avvalersi del raddoppio del termine di accertamento fiscale previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R.
Art. 109 comma 5 del Tuir
Ha dedotto che l’art. 109, comma 5, Tuir dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, n. 26461/2014
Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018
Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018; Cass., sez.
Cass., sez. 5, n. 8480/2022
17788/2018; Cass., sez. 5, n. 8480/2022; Cass., sez.6-5, n.
Cass., sez. 6-5, n. 25249/2016
sez. 3, n. 16576/2023
pen., sez. 3, n. 16576/2023).
sez. 5, n. 26461/2014
sez. 5, n. 8480/2022
17788/2018; Cass., sez. 5, n. 8480/2022; Cass., sez.6-5, n.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 29508 / 20 15 R.G. propost o da : Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.L., rappresentatae difesa, in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. Pietro Piccone Ferrarotti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Piazza dei Caprettarin. 70 ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES IRAP RIMBORSO r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - MILANO , n. 2198/2015, depositatain data 20/5/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 21 dicembre 2023; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate, Direzione Generale della Lombardia, notificò alla societàPrysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.L. (d’ora in poi, anche “la società ricorrente” o “la contribuente” ) , in data 20 giugno 2011, l’avviso di accertamento n. TMB034G00406/2011 relativo all’annualità 2002 e in data 28 ottobre 2011 l’avviso di accertamento n. TMB034G00862/2011 relativo all’annualità 2003, contenenti rispettivamente le riprese a tassazione Irese Irap.

Sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio contestò alla società odierna ricorrente l’indeducibilità di taluni costi da essa sostenuti in ragione della loro asserita riferibilità a operazioni soggettivamente inesistenti. I detti costi erano stati sostenuti dalla società ricorrente in relazione a serviziche, benché alla stessa effettivamente resi, erano stati tuttavia ad essa fatturati dalla società estera WorldwideConsultants Security LTD, risultata poi una società schermo priva di operatività e struttura. In realtà, secondo i verificatori, le cui conclusioni sono state incorporate negli avvisi di accertamento, i detti servizi sarebbero stati resi dalla società italiana Polis D’Istinto s.r.l. r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano Pertanto, l’Ufficio accertò ai fini Iresuna minore perdita di 9.786 euro, con riferimento all’anno 2002, e di 114.000 euro, con riferimento all’anno 2003, irrogando le consequenziali sanzioni. Contro gli avvisi di accertamentola società propose due distinti ricorsi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, li rigettò. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La società ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione, falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 2 del d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società contribuente ha dedottoche aveva eccepito che l’Agenzia delle Entrate non poteva avvalersi del raddoppio del termine di accertamento fiscale previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per le violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale, in quanto nella fattispecie i presupposti legittimanti sarebbero stati del tutto assenti.

In particolare, la trasmissione alla Procura della Repubblica della notitia criminis, effettuata in data 7/2/2011, sarebbe stata pretestuosa. La doglianza della contribuente ha ad oggetto la parte della sentenza d’appello in cui la C.T.R. ha affermato che l’illecito contestato alla società trovava il suo fondamento nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e quindi nel reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la contribuente, la notizia di reato sarebbe stata un mero espediente per far apparire legittimo l’esercizio del potere impositivo nel più lungo termine di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano Nelcaso in esame non si sarebbe realizzata la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Quest’ultima, sostiene la contribuente, non riguarderebbe l’esposizione di elementi passivi previa l’utilizzazione di fatture per prestazioni solo soggettivamente inesistenti. Quand’anche si volesse sostenere che anche l’esposizione in dichiarazione di elementi passivi previa l’utilizzazione di fatture per prestazioni solo soggettivamente inesistenti avesse rilevanza penale, nel caso di specie, la trasmissione della notitia criminis all’organo requirente sarebbe avvenuta quando il reato era già prescritto, con la conseguente impossibilità di fruire del raddoppio dei termini per l’accertamento. 1.1.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata della Sezione, il raddoppio dei termini di notificazione degli avvisi di accertamento di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilito dal comma 3 dello stesso art. 43, vigente ratione temporis, scatta al compimento di una delle violazioni astrattamente configuranti una delle fattispecie incriminatrici previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dalla verifica di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Cass., s ez. 5, n. 27250/2022; Cass., sez. 6-5, n. 9322/2017).

Inoltre, secondo la giurisprudenza penale, la configurabilità del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 si verifica anche quando alla base di dichiarazioni infedeli siano poste fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti (Cass. pen., sez. 3, n. 16576/2023).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione, falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società contribuente ha dedotto di avere sin dal primo grado eccepito l’illegittimità delle riprese a tassazione ai fini Irap in ragione dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano In particolare, la contribuente ha dedotto che nel nostro ordinamento non esistono norme incriminatrici relative all’Irap, con la conseguenza che con riferimento a tale imposta il raddoppio dei termini per l’accertamento non potrebbe mai operare. 2.1.

Il motivo è fondato. La giurisprudenza della sezione è consolidata nel senso di ritenere che “in tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali”(Cass., sez. 6 - 5, n. 10483/2018; Cass., sez. 6 - 5, n. 4742/2020). Ne consegue l’erroneità in diritto dell’affermazione della C.T.R. secondo la quale “il raddoppio del termine di decadenza dall’azione accertatrice, in presenza di denuncia penale, si applica in materia di accertamento Irap, purché in presenza delle condizioni dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973”.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione, falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del Tuir e 8 del d.l. n. 16 del 2012 (conv. con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società contribuente ha contestato l’indeducibilità dei costi scaturenti da fatture emesse non dall’effettivo soggetto prestatore dei servizi. Ha dedotto che l’art. 109, comma 5, Tuir dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Secondo la prospettazione della contribuente, l’elemento dirimente ai fini della deducibilità dei costi sarebbe l’inerenza di questi ultimi rispetto all’attività d’impresa, senza che assuma rilevanza l’elemento r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano riferito al soggetto che cede il bene o presta il servizio al quale il costo si ricollega. L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012, infatti, avrebbeespressamente previsto, al comma 1, l’indeducibilità dei soli costi sostenuti per l’acquisto di beni o per prestazioni di servizi “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”, ipotesi estranea al caso di specie. 3.1.

Il motivo è fondato. Il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo il quale “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale ius supervenienscon efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i princìpi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo”(Cass., sez. 5, n. 26461/2014;

Cass., sez. 6-5, n. 17788/2018; Cass., sez. 5, n. 8480/2022; Cass., sez.6-5, n. 25249/2016).

4. Dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che si adeguerà ai princìpi di diritto sopra richiamati e provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo. r.g. n. 29508/2015a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia l