Cassation court dismisses tax appeal for failing to prove different reasoning in first and second instance judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a tax assessment for unreported income derived from misappropriation. The taxpayer argued that the lower courts failed to examine a decisive fact regarding the tax liability's existence and quantification. The court rejected this claim because the taxpayer did not demonstrate that the first-instance and second-instance judgments relied on different logical arguments, rendering the appeal inadmissible under civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The taxpayer's appeal is inadmissible if they fail to prove that the first-instance and second-instance judgments were based on different logical-argumentative grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Viola Maurizio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. Enrico Allegro che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Mereu, alla via G.G. Belli n. 96 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 97, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 21.12.2020, e pubblicata l’11.1.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef 2010 - Dipendente bancario - Appropriazione di fondi - Natura - Redditi soggetti ad imposizione - Vizi di contestazionee merito.
1. La Guardia di Finanza concludeva con la redazione di Processo Verbale di Costatazione (PVC) una verifica fiscale nei confronti di Viola Maurizio, in relazione agli anni dal 2010 al 2013. Al contribuente era contestata la mancata dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000), e sottoposizione a tassazione delle somme di cui si era appropriato, utilizzando artifizi contabili, in quanto dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Binasco, per un valore complessivo di svariati milioni di Euro e, relativamente all’anno 2010 per cui è causa, l’Amministrazione finanziaria contestava un maggior reddito imponibile nella misura di Euro 671.500,00. La vicenda aveva dato luogo anche a procedimento penale, e nei confronti del contribuente era stato pure disposto provvedimento di sequestro dei beni, tra cui 52 quadri d’autore.
2. Maurizio Viola impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che respingeva il ricorso.
3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che rigettava il gravame, confermando la decisione assunta dalla CTP. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancanza del presupposto impositivo ed alla sua esatta quantificazione” (ric., p. 2).
2. La critica, come proposta, risulta inammissibile, come segnalato anche dall’Amministrazione finanziaria nel suo controricorso. Il ricorrente, infatti, impugna la decisione adottata dal giudice del gravame, che, nello stesso dispositivo, dichiaratamente “conferma la sentenza di primo grado” (sent. CTR, p. 7). 2.1. Questa Corte di legittimità ha recentemente avuto occasione di confermare che “ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, Cass. sez.
VI-II, 9.3.2022, n. 7724; non mancandosi di chiarire che “nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”, Cass. sez.
I, 22.12.2016, n. 26774 (conf. Cass. sez. II, 10.3.2014, n. 5528). Deve allora rilevarsi che, nel suo pur ampio ricorso, il contribuente non ha dimostrato che la pronuncia di primo grado e la decisione di rigetto dell'appello non siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo.
3. Anche nell’ipotesi che si potesse ritenere, nonostante la sua premessa, che il contribuente abbia inteso comunque contestare (anche) una violazione di legge, peraltro, il ricorso risulterebbe comunque infondato. L’avviso di accertamento è stato basato sull’attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza. Si è ritenuto accertato che il Viola, servendosi del computer e della password che erano nella sua disponibilità, ha tenuto condotte di appropriazione di somme depositate presso l’Istituto di credito, da sottoporsi ad imposizione ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, che prevede la tassabilità dei redditi illecitamente conseguiti.
In conseguenza di questi fatti è iniziato nei confronti del contribuente procedimento penale per i reati di appropriazione indebita, nonché di dichiarazione dei redditi infedele. 3.1. L’ammontare delle somme annualmente sottratte è stato determinato non solo in ragione delle verifiche interne effettuate dalla Banca, ma anche mediante accertamenti svolti da soggetti terzi, la società specializzata SCARL e la società di revisione Deloitte. Sono stati pure disposti sequestri penali nei confronti di Maurizio Viola, ma non nell’anno 2010 (cfr., ancora, art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). 3.2.
Nel suo ricorso, che pur contiene l’illustrazione di argomenti suggestivi, il contribuente ripropone la propria prospettazione sostenendo, tra l’altro, che la responsabilità della sottrazione dei fondi debba ricondursi in primo luogo al colpevole omesso controllo da parte dell’Istituto di credito, lamenta che gli sia stato contestato il compimento di operazioni complesse che però non sono state accertate, sostiene che la sua password di accesso fosse conosciuta da molti altri dipendenti, ed alfine critica “l’indeterminatezza del presupposto d’imposta, la mancata dimostrazione della percezione e la non definitività del procedimento penale (ric., p. 25).
Il ricorrente, però, non si confronta con la decisione assunta da entrambi i giudici del merito, non ne contrasta il fondamento. Ripropone i propri argomenti, ma non chiarisce in che cosa i giudici del merito abbiano errato, e come lo abbia dimostrato nelle precedenti fasi del giudizio. In definitiva il ricorso introdotto da Maurizio Viola risulta infondato, e deve perciò essere respinto.
4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa. 4.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da Viola Maurizio, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tito