Cassation court dismisses tax appeal due to extinguishment of the dispute via tax amnesty payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer completed the tax amnesty payment procedures. Although the taxpayer argued the dispute was resolved by paying installments, the court found the Agency's own correspondence confirmed the definition of the case. Consequently, the court ruled that no further procedural steps, including the payment of the unified contribution, were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 194 Legge 197/2022; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When a tax dispute is extinguished by the completion of a legislative amnesty procedure, the court must declare the litigation terminated and waive the requirement to pay the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRIAM ANDRETTA, rappresentata e difesa dagli avv. Urbano Bessegato e Vittorio Nuzzaci per procura allegata al ricorso - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Presidentepro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrenti - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 79/19, depositata l’undici febbraio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.La contribuente proponeva ricorso avverso avviso inerente all’anno d’imposta 2005 con cui veniva accertata una plusvalenza per cessioni di terreni edificabili. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, adìta dall’Agenzia delle entrate, accoglieva parzialmente l’appello. Veniva quindi emessa cartella di pagamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza, avverso la quale veniva proposto ricorso, che veniva accolto, mentre l’appello era favorevole all’Agenzia. La contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, avverso il quale resistono le Agenzie con unico controricorso.
Il 10 ottobre 2023 la contribuente ha depositato memoria con cui allegava di aver provveduto alla domanda di definizione agevolata e successivamente depositava memoria illustrata con la quale, allegando di aver definito la controversia anche col pagamento delle rate, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.Pregiudizialmente dev’essere chiarito come la parte abbia depositato la documentazione inerente alla presentazione della domanda di definizione agevolata e le quietanze di pagamento di rate inerenti alla stessa.
In particolare va notato che è stata prodotta una missiva dell’Agenzia delle Entrate (pur erroneamente allegata come istanza) in cui si dà atto dell’intervenuta definizione agevolata citando i dati identificativi degli atti impositivi oggetto di impugnazione e l’accertamento del pagamento della prima rata.
2. Da tanto discende l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 194 Legge 197/2022. Le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiz