Italian court dismisses appeal due to missing trial file and remands case for new scheduling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the original trial file was missing from the records despite official requests. The Foundation of Friulan Assistance sued the Municipality of Lignano Sabbiadoro, challenging a 2019 order, but the necessary file could not be produced by the Ministry of Economy and Finance. Consequently, the court remanded the case to a new docket, ordering both parties to submit their first and second-instance documents within 45 days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35, comma 6 of the Code of Civil Procedure; Art. 35, comma 6 of the Code of Civil Procedure: When the original trial file is missing and cannot be produced by the court, the appeal is remanded to a new docket with an order for the parties to submit their records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29013/2019 R.G. proposto da: FONDAZIONE ENTE FRIULANO DI ASSISTENZA EFA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO (TRRGNR60E08F839R), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DISCEPOLO FAUSTO (DSCFST65T11L483G) -ricorrente- contro COMUNE LIGNANO SABBIADORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO (SNPVCN48D12I463X), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUSSI MARIO (NSSMRA61P24L483F), -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8548/2019 depositata il 27/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.
RILEVATO Il collegio, rilevato che manca agli atti, nonostante la disposta acquisizione, il fascicolo dell’originario giudizio di merito, necessario al fine della decisione della presente causa, e viste l’attestazione della cancelleria della Corte di cassazione del 24 gennaio 2024 e la successiva nota del 29 gennaio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui si evince l’indisponibilità di tale fascicolo di ufficio, ritiene necessario il rinvio a nuovo ruolo, onerandole parti della produzione, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dei propri atti del giudizio di primo e di secondo grado.
Occorre, altresì, precisare che, all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, la revocazione va decisa in camera di consiglio, salva la necessità (assente nel caso di specie) di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza. La disciplina introdotta si applica, in virtù di apposita disposizione transitoria (art. 35, comma 6) anche ai giudizi già pendenti, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ai quali equivalgono quelli, come il presente, per i quali l’udienza deve essere nuovamente fissata.
P.Q.M.
La Corte: rinvia a nuovo ruolo, onerando le parti di produrre, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia dei propri atti dei due gradi dell’originario g