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Ordinanza — n. 5097/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal for nullity due to complete lack of reasoning on deductible expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a partial ruling by the Regional Tax Court. The agency argued that the lower court failed to address specific deductions regarding non-deductible costs and expenses, despite these issues being central to the proceedings. The court found that the absence of reasoning on these specific points constituted a total lack of motivation, violating constitutional requirements and necessitating the annulment of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The cassation court must annul a judgment when the reasoning is completely absent on decisive facts discussed, as this constitutes a total lack of motivation violating constitutional minimums.

Parole chiave

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total lack of motivation nullity of judgment tax appeal cassation deductible expenses constitutional minimum reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
Pertanto, nel motivo di ricorso evidenzia l' assolutamente omessa motivazione, da intendersi quale minimumcostituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, che deve consentire la comprensione delle argomentazioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Ora, come è noto, lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 111 della Costituzione
Pertanto, nel motivo di ricorso evidenzia l' assolutamente omessa motivazione, da intendersi quale minimumcostituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, che deve consentire la comprensione delle argomentazioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 17931/2020
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Cass., Sez. U., n. 22598/2018
Cass., Sez. U., n. 6626/2022
Cass., Sez. U., n. 22232/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29549/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PECCARISI FRANCESCO, PECCARISI MICHELE, QUARANTA ISABELLA, soci della P.F.I. s.r.l., cancellata dal Registro delle imprese il 26/03/2014, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Pagliarulo, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv.

Francesco Napolitano, in Roma alla via Po n. 9; - controricorrent i - Ires, Irap e Iva per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2312/2014 , depositata in data 13/11/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che - la CTP di Brindisi rigettava il ricorso della P . F . I . s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entratecon cui era recuperato maggior imponibile a fini Ires, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2004, per maggiori ricavi non contabilizzati (per euro 97.500,00) e per spese non inerenti , non di competenza o non deducibili(per euro 213.822,16); - la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo indeducibile solo la somma di euro 15.000,00, per compenso all’amministratore della società,e la somma di euro 7.097,00, per spese di mantenimento dei macchinari; - contro tale sentenza l’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un motivo; -i contribuenti resist ono con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

5) cod. proc. civ., la difesa erariale deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che i giudici del gravame,a fronte di plurimi rilievi mossi dall’ufficio alla contribuente , abbiano espressamente esaminato solo quello relativo all ’ omessa contabilizzazione di ricavi per la vendita di merce, accogliendo le ragioni del contribuente, ma omesso qualsiasi considerazione circa gli altri rilievi, confermati dal giudice di primo grado e richiamati nelle proprie controdeduzion i, rilievi che erano relativi a costi indeducibili perché non inerenti o per difetto di competenza.

2. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non richiede la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., Sez. U., n. 17931/2013). Nel caso di specie la difesa erariale, pur invocando il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in realtà si duole espressamente (pagina 13 del ricorso) dell’omessa motivazione su alcune riprese relative a costi indeducibili, che costituiscono specifici capi di domanda, accolti dalla CTP che aveva rigettatoil ricorso, e fatti oggetto di appello, e altrettanto espressamente invoca la nullità della sentenza, nella sintesi del motivo formulata al termine della medesima pagina 13.

Pertanto, nel motivo di ricorso evidenzia l' assolutamente omessa motivazione, da intendersi quale minimumcostituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, che deve consentire la comprensione delle argomentazioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione. Ora, come è noto, lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U. , n. 8053 /2014 che ha chiaramente affermato che il sindacato sulla motivazione deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018;

Cass.n. 6626/2022); purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., n. 22232/2016e le sentenze in essa citate). Nel caso di specie, la sentenza è del tutto priva di ogni motivazione su tali altre riprese, della cui presenza pure dà atto nella parte espositiva dello svolgimento del processo.

3. Ne consegue che il motivo, come riqualificato, va accolto e la sentenza va cassata, in relazione ad esso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esamee cui è demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione per nuovo esame, cui dema