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Ordinanza — n. 5089/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for failure to recognize data capture as accessory to payment services.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5089/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed Mercury Payment Services' appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their VAT exemption claim. The Commission had ruled that data capture services were merely technical and not exempt, ignoring the argument that they were economically inseparable from the main payment service. The court found the lower court's decision null because it failed to address whether the data capture was an accessory performance to the primary payment operation, a crucial point for applying the exemption.

Regesto Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 106 TUIR: When a technical service like data capture is economically inseparable from a main payment service, it constitutes a single economic performance and cannot be artificially divided to deny VAT exemption.

Parole chiave

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VAT exemption accessory performance data capture services payment processing single economic operation tax authority error Cassation review esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 106 TUIR
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3893 del 09/02/2023
Cass. n. 40725 del 20/12/2021
3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021).
CGUE 2 dicembre 2010, in causa C-276/09, Everything Everywhere Ltd
CGUE 20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.wW.
CGUE 3 ottobre 2019, in causa C-42/18, Cardpoint GmbH
Successive sentenze della Corte di giustizia della UE hanno poi ripreso tali conclusioni con riferimento a servizi analoghi, sempre relativi a pagamenti (CGUE 25 luglio 2018, in causa C-/17, DPAS Limited; CGUE 3 ottobre 2019, in causa C-42/18, Cardpoint GmbH).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13532/2015 R.G. proposto da Mercury Payment Services s.p.a. (già SETEFI – Servizi Telematici Finanziari per il Terziario s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio degli avv.ti Gabriele Escalar e Vittorio Giordano, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6027/34/14, depositata il 19 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2051/34/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Setefi – Servizi Telematici per il Terziario s.p.a. (oggi Money Payment Services s.p.a., di seguito MPS) nei confronti della sentenza n. 301/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA. In buona sostanza, MPS, che prestava servizi finanziari a Diners Club s.p.a. (di seguito Diners) – effettuando, per conto di quest’ultima, pagamenti agli esercenti che avevano accettato le carte di credito emesse dalla medesima società – aveva erroneamente ritenuto esente l’operazione di “cattura dati” consistente in ogni valido movimento contabile, ivi comprese le operazioni di storno, rappresentativo della spesa effettuata dal titolare della carta (operazione contrattualmente oggetto di una distinta remunerazione rispetto a quella di pagamento). 1.2.

La CTR rigettava l’appello di MPS evidenziando che: a) «affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente da imposta, è necessario che ne svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali e che sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive allo stesso modo dell’operazione principale»;

b) i servizi riconnessi a semplici operazioni materiali o tecniche, strumentali rispetto all’operazione creditizia, non erano esenti da IVA;

c) le prestazioni di cattura dati svolte da MPS, pertanto, essendo qualificabili come mera attività tecnica, non potevano essere accomunate alle operazioni di finanziamento, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione.

2. MPS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso MPS deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli art. 24 e 135 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’attività di “cattura dati” svolta dalla società concorrerebbe a integrare un servizio finanziario esente, sicché si tratterebbe, sotto il profilo economico, di un’unica prestazione esente da IVA, indipendentemente dalla previsione di un compenso frazionato per ogni singola attività. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul rilievo per il quale l’attività di “cattura dati” compiuta da MPS per conto di Diners sia un’attività accessoria alla attività strettamente finanziaria. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda relativa alla disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme rilevanti nel caso di specie. 1.3.

Infine, con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente chiede, sempre sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione dello ius supervenienspiù favorevole al contribuente, costituito dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

2. I motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. 2.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 10, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, sono esenti dall'imposta, tra l’altro, le prestazioni di servizi concernenti i pagamenti. La disposizione riprende il contenuto specifico dell’art. 13 B, lett. d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (sesta direttiva); contenuto, peraltro, sostanzialmente analogo alla successiva previsione dell’art. 135, § 1, lett. d), della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA). 2.2.

Con specifico riferimento al tema oggetto del presente giudizio, la Corte di giustizia della UE ha ritenuto che il servizio consistente nell’attività di elaborazione dei pagamenti a mezzo carta di credito o carta di debito, effettuato per conto di un soggetto passivo, non rientra tra operazioni esenti previste dai menzionati art. 135 della direttiva IVA ovvero art. 13 della sesta direttiva (CGUE 26 maggio 2016, in causa C-607/14, Bookit Ltd, con riferimento alla direttiva IVA, e CGUE 26 maggio 2016, in causa C-130/15, National Exhibition Centre Limited). 2.2.1.

Successive sentenze della Corte di giustizia della UE hanno poi ripreso tali conclusioni con riferimento a servizi analoghi, sempre relativi a pagamenti (CGUE 25 luglio 2018, in causa C-/17, DPAS Limited; CGUE 3 ottobre 2019, in causa C-42/18, Cardpoint GmbH). 2.3. Può, dunque, concludersi che, per la Corte di giustizia, i servizi tecnici offerti in relazione ai pagamenti, quali quelli di elaborazione dati, non possono considerarsi di per sé esenti da IVA. 2.3.1. Nel caso di specie, la CTR, con valutazione logica e non contestabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge, ha ritenuto che il servizio di “cattura dati” fornito da MPS a Diners, servizio oggetto di una specifica previsione contrattuale e di un’autonoma remunerazione, costituisca un servizio tecnico per il quale la legge, nazionale e unionale, non prevede esenzione IVA. 2.4.

Il primo motivo è, quindi, infondato, non sussistendo la contestata violazione di legge. 2.5. Il secondo motivo è, invece, fondato. 2.6. Secondo un recente arresto di questa Corte, «In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti» (Cass. n. 3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021). 2.7.

L’orientamento in discorso è del tutto speculare a quello della Corte di giustizia della UE, per la quale l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (CGUE 2 dicembre 2010, in causa C-276/09, Everything Everywhere Ltd, punto 22; si veda anche CGUE 20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.wW., punto 29). 2.8. Nella specie, la CTR ha omesso del tutto di pronunciarsi in ordine al profilo – regolarmente dedotto dalla ricorrente – concernente la ritenuta accessorietà della prestazione di “cattura dati” fornita da MPS a Diners rispetto a quella principale di effettuazione dei pagamenti, limitandosi ad affermare che l’esenzione non è prevista dalla legge.

Ne consegue la nullità della sentenza in parte qua. 2.9. Le questioni concernenti le sanzioni, oggetto del terzo motivo, restano assorbite, ivi comprese quelle dedotte dalla ricorrente in memoria e concernenti l’applicabilità dello ius superveniens.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Co