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Ordinanza Interlocutoria — n. 5077/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to integrate missing party Equitalia Sud S.p.A. into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5077/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, ordering a remand to integrate the missing party, Equitalia Sud S.p.A., into the proceedings. The agency argued that the Regional Court erred in declaring the subject matter ceased due to a prior judgment granting relief to the taxpayer's company. The court rejected this substantive argument because the primary procedural defect was the failure to notify the litigation associate Equitalia Sud S.p.A. to the taxpayer's lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) and n. 4) c.p.c.; Art. 19 d.lgs. n. 546/1992; When a tax appeal is filed against a decision involving multiple parties, the court must ensure all parties are notified to the taxpayer's counsel, and failure to do so requires remand for integration of the contradictory.

Parole chiave

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tax appeal admissibility litisconsortio processuale notification of parties cessazione materia contendere remand for integration Equitalia Sud S.p.A. procedural defect ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) and n. 4) c.p.c.
Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 19 d.lgs.
Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
546 del 1992, avendo errato la CTR nel dichiarare cessata la materia del contendere in quanto lo sgravio era avvenuto per la pronuncia giudiziale favorevole al contribuente, ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/11/2022, n. 32459
Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale (Cass. 03/11/2022, n. 32459; Cass.
Cass. 14/04/2022, n. 12178
32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.
Cass. 30/10/2018, n. 27616
12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21682/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANZI PIETRO, rappresentato e difes o dall’avv. Antonio Frunzi e dall’avv. Giuseppe Maria Frunzi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Massimiliano Morichi, in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 71; -controricorrente - Cartella di pagamento- prodromico avviso di accertamento per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7601 / 20 15, depositata in data 24 / 0 7 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che -Pietro Manzi proponeva ricorso davanti alla CTP di Napoli contro una cartella di pagamento per Irpef e contributo al SSN per il 1994, lamentando l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento; -la CTP accoglieva il ricorso ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento; -la CTR della Campania rigettava l’appello erariale affermando che nessun motivo di appello era stato proposto sulla circostanza, posta in rilievo dai primi giudici, che la fotocopia del foglio della relazione di notifica prodotta dall'Ufficio era priva di qualsiasi riferimento all'avviso di accertamento, al nome del destinatario, al suo indirizzo nonché all'anno di imposta cui era riferito l'avviso; la CTR affermava inoltre la nullità della notifica dell'avviso, in quanto mancava, nella relata, la previa attestazione, nel domicilio fiscale, dell'assenza del contribuente e di persone addette alla ricezione degli atti; l’atto era stato pertanto notificato a tale Cozzolino Gloria, presso la sede di una società a responsabilità limitata, vale a dire ad un soggetto giuridico distinto rispetto al contribuente, socio della società medesima.

La contribuente ha resistito con controricorso; - la Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle entrate, con l’ordinanza n. 19566/2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello; alla luce della pronuncia di inammissibilità, riteneva che gli altri motivi di ricorso, attinenti alle statuizioni di merito rese dal giudice dell’appello, fossero inammissibili; - riassunto il giudizio davanti alla CTR della Campania, questa dichiarava la cessazione della materia del contendere sul presupposto che la cartella era relativa ad un avviso di accertamento emesso contro il socio sul presupposto di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società Manzi olii s.r.l., che era stato annullato con sentenza passata in cosa giudicata, e che infatti l’Agenzia aveva disposto lo sgravio; - contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi; - Pietro Manzi resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024.

Considerato che:

1. Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., la ricorrente ded uce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., lamentando che la CTR avrebbe disapplicato il principio di dirittoespresso dalla Corte in sede di rinvio, a seguito del quale doveva tra rre l’obbligata conseguenza della piena legittimità della cartella dalla conferma della avvenuta regolare notifica del pregresso avviso di accertamento. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avrebbe violato la regola che il ricorso contro la cartella è ammissibile solo per vizio propri e non per vizi dell’avviso presupposto. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., infine, deduc e violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.P.R. n. 602 del 1973 e 68, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992, avendo errato la CTR nel dichiarare cessata la materia del contendere in quanto lo sgravio era avvenuto per la pronuncia giudiziale favorevole al contribuente, ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti di EquitaliaSud s.p.a. mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente alcontribuente. Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale (Cass. 03/11/2022, n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio n