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Ordinanza — n. 5006/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to post-filing settlement extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5006/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the cessation of the dispute matter following a transactional agreement reached between the tax agency and the bankrupt company after the cassation appeal was filed. The tax agency argued for the violation of procedural rules regarding tax collection, but the court noted that the subsequent settlement admitted the tax claims into the bankruptcy estate. Consequently, the court ruled that the financial administration could no longer pursue the same claim, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973: A transactional agreement reached after the filing of a cassation appeal extinguishes the dispute, preventing the tax authority from pursuing the same claim in bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo fallimento estinzione giudizio fiscale ammissione passivo fallimentare Art. 360 c.p.c. ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rendita straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 11 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 15-bis d.P.R. n. 600 del 1973
straordinari, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R.
Art. 37-bis comma 6 d.P.R. n. 600 del 1973
Le impugnazioni degli avvisi di accertamento venivano definiti in separati giudizi; la contribuente impugnava la cartella di pagamento invocando l'applicazione dell'art. 37-bis, co.
Art. 37-bis comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973
Le impugnazioni degli avvisi di accertamento venivano definiti in separati giudizi; la contribuente impugnava la cartella di pagamento invocando l'applicazione dell'art. 37-bis, co.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34026/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ERCHI SRL -intimato- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 475/2018depositata il 20/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. La Herchi s.r.l. in bonis veniva resa destinataria di cartella di pagamento, connessa a ruoli cd. straordinari, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973.

La cartella era basata su due avvisi di accertamento relativi a Imposte dirette e IVA per le annualità 2005 e 2006. Le impugnazioni degli avvisi di accertamento venivano definiti in separati giudizi; la contribuente impugnava la cartella di pagamento invocando l'applicazione dell'art. 37-bis, co. 6, d.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale l'Agenzia delle Entrate non può, nel corso del giudizio di primo grado, procedere alla riscossione neanche frazionata delle maggiori imposte dovute sulla base di avvisi di accertamento emessi ai sensi della norma ora evocata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso della Herchi avverso la cartella di pagamento contenente i ruoli straordinari emessi in correlazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta su riferiti. L’appello della Herchi s.r.l. veniva, invece, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. A seguito della declaratoria del fallimento della Herchi s.r.l., il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate – incentrato su tre motivi – è stato notificato alla curatela fallimentare, che è rimasta intimata.

Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e15-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha contestato, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo sul quale vi è stata discussione fra le parti, per avere la CTR mancato di spiegare per quale ragione abbia ritenuto l’essere stati emessi gli avvisi di accertamento prodromici della cartella impugnata ai sensi dell'art. 37- bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ha nuovamente censurato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 37-bis, co. 2, d.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che in data 22 Marzo 2022 è stato raggiunto un accordo transattivo tra l'ufficio e il fallimento intimato, che ha comportato la totale ammissione delle imposte accertate negli anni dal 2005 al 2010 al passivo fallimentare; per l'effetto l'erario ha fatto istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Osserva questa Corte che il raggiungimento di un accordo transattivo, posteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, postula la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere. In seguito all’accordo negoziale transattivo la pretesa fiscale è stata ammessa al passivo fallimentare, ivi stabilizzandosi quale credito concorrente. Il che esclude che l'Amministrazione finanziaria possa coltivare la medesima pretesa transatta, veicolata a monte attraverso la cartella esattoriale notificata alla società poi fallita.

Dalla nota versata in atti dall’erario risulta, in altri termini, che le parti hanno definito ogni controversia relativa alle ragioni creditorie oggetto del giudizio. L’ammissione al passivo di queste ultime ha fatto venir meno in radice il contrasto di posizioni fra le parti dell’odierno giudizio. Alla cessazione della materia del contendere s’accompagna – per conseguenza –l’estinzione del giudizio. Le spese sono irripetibili.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contende