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Ordinanza — n. 4990/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit authentic copy of lower court judgment with notification report within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4990/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the applicant failed to deposit an authentic copy of the contested judgment accompanied by the notification report within twenty days of the final notification. Although the lower court had ruled in favor of the company regarding tax assessments, the procedural defect prevented the review of the substantive arguments regarding bank account attribution. The court held that this omission violated mandatory procedural requirements designed to ensure the immediate verification of the appeal's timeliness, resulting in the dismissal of the case and an order for the agency to pay the company's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 369, co. 2 c.p.c.; Art. 370, co. 3 c.p.c.: The failure to deposit an authentic copy of the contested decision with the notification report within the statutory period renders the appeal inadmissible, as this requirement is essential for the court's immediate verification of the appeal's timeliness.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility notification report deposit tax appeal court of cassation statutory time limits authentic copy requirement omission sanction inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, co. 2 c.p.c.
Orbene, a tenore dell’art. 369, co.
Art. 370, co. 3 c.p.c.
369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, co.
art. 369 c.p
La previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19695 del 2019
ex multis Cass. n. 19695 del 2019; Cass.
Cass. n. 3466 del 2020
19695 del 2019; Cass. n. 3466 del 2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10283/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro S.R.L. CHERSONI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LONGOBARDI GIANPIERO (LNGGPR69M18G813X) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Campania n. 577/2019depositata il 25/01/2019 e notificata il 12 aprile 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. La Chersonis.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatole il 15 dicembre 2016 e finalizzato al recupero dei maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva. L’Agenzia delle Entrate aveva in effetti rideterminato il reddito d’impresa della contribuente, evidenziando la mancata contabilizzazione di una parte di esso, in quanto alla società in parola erano suscettibili d’essere ricondotte le movimentazioni bancarie operate su conti correnti formalmente intestati a persone fisiche appartenenti ad una medesima compagine familiare.

L’impugnazione della contribuente veniva respinta. Il successivo appello della Chersoni s.r.l. era, per converso, accolto. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per inesistenza o comunque apparenza della motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 2727 ss. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR mancato di valorizzare una serie di elementi, quali la frequenza e gli alti importi delle operazioni sui conti di tale Iolanda Figliola (madre del legale rappresentante della contribuente), l'immediata prossimità degli accrediti ad addebiti di eguale importo, la non corrispondenza delle operazioni ai redditi dichiarati dalla titolare del conto, lo stretto vincolo familiare fra tutti i soggetti interessati, senz'altro deponente nel senso della materiale possibilità dell'unico socio della società contribuente a disporre dei conti correnti formalmente intestati alla madre; nella medesima censura viene soggiunto che detti elementi si palesano in linea di principio pienamente idonei a dar luogo alla presunzione di riferibilità alla società dei movimenti riscontrati sui conti correnti del terzo, tanto da onerare la contribuente – diversamente da quanto opinato in sentenza – di dare precisa prova di una diversa riferibilità delle movimentazioni.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 4 L. n. 15 del 1968, 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR illegittimamente valorizzato a fini probatori le dichiarazioni sostitutive rese da persone fisiche. Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, il che dispensa il Collegio dall’esame dei tre motivi su cui esso s’incentra. L’Ufficio, nel ricorso, dà atto che la sentenza è stata notificata in data 12 aprile 2019. Orbene, a tenore dell’art. 369, co. 2, c.p.c., unitamente al ricorso, deve depositarsi a pena di improcedibilità, nel medesimo termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Nella specie, non si palesa depositata dall’Agenzia ricorrente detta copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. La ricorrente non risulta avere, pertanto, assolto, nel termine di legge, ad un preciso onere di deposito prescrittogli dalla norma. Né al deposito omesso dal ricorrente risulta aver adempiuto – suppletivamente – la parte controricorrente (v. ex multis Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 3466 del 2020). In definitiva, non è dato rinvenire nel fascicolo d’ufficio copia autentica della sentenza corredata della relazione notificatoria.

La previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, co. 3, c.p.c., è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione. L’improcedibilità trova, d’altronde, la sua solida ratio nel presidiare , con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.

Alla dichiarata improcedibilità del ricorso segue, inoltre, la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano nella misura esplicitata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltr