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Ordinanza Interlocutoria — n. 4989/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Court's decision declaring the tax assessment inadmissible. The appellant argued procedural violations regarding notification and standing, but the Court found the primary issue was the failure to notify the tax agency, which was a necessary party in the proceedings. Consequently, the case was remitted for a new hearing to ensure the tax agency is properly integrated into the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.; Art. 2 D.Lgs. 546/1992: An appeal against a tax assessment is inadmissible if the tax agency, as a necessary party, was not notified, rendering the proceedings incomplete.

Parole chiave

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tax assessment appeal procedural inadmissibility lack of notification tax agency standing litisconsortio processuale remittitur for new hearing IRPEF 2005 procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4) of the Code of Civil Procedure
Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 2 of D.Lgs. n. 546 of 1992
civ., dell’art. 26 d.P.R.
Art. 100 of the Code of Civil Procedure
civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.
Art. 139 and 140 of the Code of Civil Procedure
Art. 26 of D.P.R. n. 602 of 1973
civ., dell’art. 26 d.P.R.
Art. 60 of D.P.R. n. 600 of 1973
602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R.
art. 140 cod. proc. civ
06820110370115362000, relativa a Irpef anno 2005, che egli aveva impugnato assumendo di averne avuto conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo; accertava infatti che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 100 cod. proc. civ
civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in quanto l’esattore non aveva interesse proprio da far valere con l’appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/11/2022, n. 32459
(Cass. 03/11/2022, n. 32459; Cass.
Cass. 14/04/2022, n. 12178
32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.
Cass. 30/10/2018, n. 27616
12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17101/2016 R.G. proposto da : FASSI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avv. Katia Scarpa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Bernardo De Stasio, in Roma alla via Federico Cesi n. 72; -ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosa Verna e dall’avv. Paolo Boer, in forza di speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in piazza Cola di Rienzo n. 69 in Roma; -controricorrente - Cartella di pagamento per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5687/2015, depositata in data 31 / 12 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che - la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado della CTP di Pavia, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da Domenico Fassi contro la cartella di pagamento n. 06820110370115362000, relativa a Irpef anno 2005, che egli aveva impugnato assumendo di averne avuto conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo; accertava infatti che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con affissione dell’avviso e spedizione di raccomandata informativa ricevuta il 10/05/2012, mentre ilricorso era stato notificato in data 30/07/2012; - contro tale sentenza Domenico Fassi propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; - Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., subentrata a Equitalia Nord s.p.a., resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024.

Considerato che:

1. Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR espressamente deciso in merito alla eccezione di inammissibilità dell’appello di Equitalia Nord s.p.a. per difetto di interesse in assenza di appello da parte dell’Agenzia delle entrate sul disposto annullamento del ruolo (sull’assunto che il contribuente aveva impugnato sia il ruolo che la cartella).Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in quanto l’esattore non aveva interesse proprio da far valere con l’appello. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 2712, 2727, 2729, 2697 cod. civ., in merito alla prova della notifica della cartella. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,in merito alla prova della notifica della cartella. 2.. Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al concessionario per la riscossione.

Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell