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Ordinanza Interlocutoria — n. 4981/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of notification to tax agency; case remanded to integrate proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4981/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Regional Tax Court's rejection of Luca Di Salvo's claim regarding tax notice procedures. Di Salvo argued that tax notices for debts predating his bankruptcy should have been served on his personal residence rather than the bankruptcy administrator. The court ruled that because the appealed judgment was also issued against the Italian Revenue Agency, the current proceedings lack proper adversarial debate with this essential party. Consequently, the case was remanded to a new hearing to integrate the proceedings against the Revenue Agency.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: When a cassation appeal concerns a judgment rendered against multiple parties, the court must ensure all parties are present in the adversarial debate; if a party is omitted, the case is remanded to integrate the proceedings.

Parole chiave

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litisconsorzio processuale integrazione contraddittorio rinvio a nuovo ruolo Agenzia delle Entrate notifica cartella fallimento contribuente art. 360 c.p.c. comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 43 legge fallimentare
Art. 24, comma 1 e 2 Cost.
Art. 147, comma 1 legge fallimentare
43 legge fallimentare, e 24, primo e secondo comma, Cost., e dell’art. 147, primo comma, l.
Art. 331 c.p.c.
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/11/2022, n. 32459
Cass. 14/04/2022, n. 12178
32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.30/10/2018, n.
Cass. 30/10/2018, n. 27616
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24784/2015 R.G. proposto da : DI SALVO LUCA, rappresentatoe difes o dall’avv. Salvatore Marino , in forza di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marino, in Roma via Ruffini 2a; -ricorrente - contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del Presidentepro tempore; -intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1172/2015 depositata in data 25/03/2015, non notificata;

Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che -la CTR della Lombardia rigettava l’appello di Luca Di Salvo contro la sentenza della CTP di Varese che aveva rigettato il ricorso da esso proposto contro il preavviso di fermo e la presupposta cartella di pagamento per Irpef relativa all’anno di imposta 1996; in particolare i giudici di appello ritenevano infondata la doglianza relativa all’omessa o inesistente notifica della cartella in quanto, pendente il fallimento del contribuente, cui era stato esteso, quale socio illimitatamente responsabile di società di persone, il fallimento della società, era stata notificata al curatore fallimentare; -il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo; -Equitalia Nord s.p.a., cui è stato indirizzato e notificato il ricorso, in data 19-23/10/2015, non ha svolto attività difensiva; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024;

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, del combinato disposto degli artt. 43 legge fallimentare, e 24, primo e secondo comma, Cost., e dell’art. 147, primo comma, l. fallimentare , lamentando l’erroneità della decisione di appello, in quanto, trattandosi di debiti di imposta per anno (1996) antecedente alla dichiarazione di fallimento (intervenuta nel 1999), la cartella doveva essere notificata anche al contribuente presso la sua residenza anagrafica.

2. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al concessionario per la riscossione.Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle