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Ordinanza — n. 4972/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after parties reached a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the parties had reached a settlement agreement, eliminating the appellant's interest in the decision. Although the Public Prosecutor requested dismissal based on the settlement, the Court emphasized that the mere existence of the agreement and the appellant's subsequent request for case termination demonstrated a lack of interest in the outcome. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and court costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 48 D.lgs. n. 546/1992: A cassation appeal is inadmissible if the appellant's interest in the decision ceases to exist due to a subsequent settlement agreement, even if the opposing party remains silent.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest cessation of proceedings settlement agreement inadmissibility tax dispute cassation appeal offset of costs contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 324 c.p.c.
3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. conseguente al mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato interno sollevata dalla parte ricorrente in sede di memoria illustrativa dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Art. 36 c.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 38 c.c.
Art. 7 L. n. 212/2000
3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
212 del 2000 nonché dell'art. 43, comma 3, d.P.R.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
600 del 1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R.
Art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973
3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett.
Art. 4 d.P.R. n. 633/1972
ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per l’intervenuta sottoscrizione di accordo conciliativo a norma dell’art. 48 D.lgs.
Art. 21, 23, 24 e 25 d.P.R. n. 633/1972
Art. 48 D.lgs. n. 546/1992
ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per l’intervenuta sottoscrizione di accordo conciliativo a norma dell’art. 48 D.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18683/2020 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CULTURALE CUNSULCESI HEALTH, TORTORELLA MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI DUE MACELLI, 66 (DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO), presso lo studio dell’avvocato DI DIO ANDREA (DDINDR77B16H501W) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENZA ARIANNA (VLNRNN71H48G878S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 491/2020 depositata il28/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa. L'Agenzia delle Entrate notificava all'Associazione Culturale Consulcesi Health avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all'anno 2009, recuperava i maggiori importi dovuti a titolo di Ires, Irap e Iva. Con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il Dott. Massimo Tortorella, in proprio e quale legale rappresentante legale dell'Associazione, impugnava l'atto impositivo. Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso.

Il successivo appello del Tortorella, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ente, veniva rigettato. Il ricorso per cassazione del Dott. Tortorella, ancora una volta in proprio e nella qualità, è affidato a sei motivi di ricorso. Con memoria del 14 settembre 2020 si è costituito il nuovo difensore dell'Associazione ricorrente e del suo legale rappresentante anche in proprio. Con istanza dell'8 giugno 2022 l'Associazione e il Dott. Tortorella hanno rappresentato di aver raggiunto con l'Ufficio un accordo conciliativo finalizzato alla complessiva definizione di una serie di contenziosi attualmente pendenti tra cui quell'oggetto del presente giudizio.

Per l'effetto hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di vita. Con nota scritta del 6 ottobre 2023, il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per l’intervenuta sottoscrizione di accordo conciliativo a norma dell’art. 48 D.lgs. n.546 del 1992. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. conseguente al mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato interno sollevata dalla parte ricorrente in sede di memoria illustrativa dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 nonché dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 nella versione ratione temporisapplicabile in virtù del disposto di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 128 del 2015 Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600 del 1973.

Con il quinto motivo si critica, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Con il sesto motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. Con nota dell’8 giugno 2022, la parte ricorrente ha depositato “istanza di estinzione”, adducendo l’avvenuto perfezionamento e il successivo adempimento di un accordo conciliativo con l’erario, quindi insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva la Corte che, sebbene la cessazione della materia del contendere presupponga che le parti si siano date atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso, giova considerare che, nella specie, al netto del preciso contenuto dell’accordo conciliativo adombrato nell’istanza summenzionata, del suo effettivo adempimento, della sua concreta incidenza e – a monte – della natura giuridica ad esso ascrivibile, l’istanza in parola senz’altro documenta la sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente, la cui impugnazione va dichiarata, pertanto, inammissibile.

In altri termini, il contenuto dell’istanza è indicativo del venire meno dell'interesse del ricorrente alla decisione della causa. Tale interesse deve sussistere, non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa, il che comporta, qualora in costanza di giudizio esso venga meno, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’esito della controversia, nel cui quadro vengono in apice un dedotto accordo conciliativo e un’istanza di estinzione del giudizio rispetto ai quali la controricorrente non prende posizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per so